Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-07-2012, n. 13201

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Svolgimento del processo
1.- Con sentenza n. 2901/2006, pubblicata il 20.9.2006, la Corte d’appello di Napoli, decidendo sull’appello di V.C. e di M.I., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli in data 5.11.2004 (confermata in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale in Euro 6.649 a favore del pedone investito V.C.), ha disposto che gli interessi compensativi, nella misura del tasso legale, fossero dovuti da Assicurazioni X (impresa designata per il FGVS dopo la messa in l.c.a. dell’assicuratrice E. s.p.a della vettura investitrice, di D.G.G.) solo dalla data del sinistro (8.5.1992) a quella della disposta liquidazione coatta amministrativa dell’E. (29.7.1997).
Ha inoltre liquidato nel diverso importo di Euro 3.150 le spese del primo grado in favore degli attori M. e V. e determinato in Euro 3.000 quelle del secondo grado, disponendone la distrazione a favore degli avvocati L.M. e C. M., dichiaratisene antistatari.
2.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione il V. e la M., affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso l’E. s.p.a. in liquidazione.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1.- Col primo motivo (pagine da 5 a 24 del ricorso) i ricorrenti si dolgono, deducendo violazione di legge ed ogni possibile tipo di vizio della motivazione, che rivalutazione ed interessi siano stati riconosciuti solo fino alla data di liquidazione coatta della società assicuratrice, anzichè fino alla data di deposito della sentenza e successivamente fino al soddisfo. Sostengono inoltre che la rivalutazione dall’evento si sarebbe dovuta riconoscere, d’ufficio, fino alla data della sentenza di secondo grado.
1.1.- Inammissibile essendo la censura di vizio della motivazione, che non può mai concernere una quaestio iuris, quella di violazione di legge è fondata nei termini seguenti.
Ritenendo che la L. Fall., art. 59, trovi applicazione anche nei confronti dell’impresa assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la sentenza impugnata s’è discostata dal consolidato principio secondo il quale la L. 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 19 e 25, per la loro specialità, derogano ai principi X in materia di fallimento, e segnatamente al disposto di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 59 (secondo il quale i crediti non pecuniari concorrono secondo il loro valore nominale al momento dell’apertura della procedura concorsuale); con la conseguenza che, nell’ipotesi di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicolo a motore, il credito del terzo danneggiato è suscettibile di rivalutazione monetaria anche per il periodo successivo all’apertura della liquidazione coatta e fino alla data della decisione (ex multis, Cass., sez. 3^, nn. 2273/06, 18656/03, 10490/01, 5271/00, 4130/99, 4677/98, sez. un., n. 5289/97).
Fondata è anche la censura relativa al mancato riconoscimento, anche officioso in difetto di espressa manifestazione di volontà contraria del danneggiato, di rivalutazione ed interessi compensativi fino alla data della sentenza di secondo grado (ex plurimis, Cass., nn. 18092/05, 10022/03, 12686/98).
2.- Col secondo motivo (pagine da 24 a 28 del ricorso) la sentenza è censurata per violazione di legge ed omessa motivazione su punto decisivo per non essere stata riconosciuta la richiesta maggiorazione degli onorari per assistenza plurima di più parti.
2.1.- La censura è inammissibile per difetto delle indicazioni necessarie per apprezzare se nella liquidazione effettuata direttamente in dispositivo la maggiorazione non sia stata, invece, riconosciuta. Nell’illustrazione del motivo (carente in riferimento alla prescrizione di cui all’art. 366, n. 3, per quanto attiene allo specifico punto) non è infatti detto quanto era stato domandato in notula; mentre va radicalmente escluso che, in difetto di disputa sul punto, il giudice sia tenuto ad indicare tutti i passaggi che lo abbiano indotto a liquidare le spese processuali in un determinato importo complessivo, essendo a tal fine sufficiente che siano specificati gli importi relativi ai diritti, agli onorari ed agli esborsi, come nella specie è puntualmente accaduto.
3.- La sentenza va conclusivamente cassata in relazione alle accolte censure del primo motivo di ricorso.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., come indicato in dispositivo conformemente alle osservazioni svolte. Rivalutazione ed interessi vanno computati fino alla data della presente sentenza (o a quella dell’avvenuto pagamento, che nessuna delle parti afferma peraltro essere intervenuto).
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza di tutti gli intimati.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo, cassa in relazione e, decidendo nel merito, ferma ogni ulteriore statuizione della sentenza impugnata, in parziale riforma del capo b) della sentenza stessa, dispone che l’importo di Euro 6.649,00, determinato alla data della sentenza di primo grado, sia rivalutato in relazione alla svalutazione verificatasi fino alla data della pubblicazione della presente sentenza e che sia dovuto solidalmente da D.G.G. e dalle Assicurazioni X s.p.a., con gli interessi da computarsi, per entrambi i debitori, sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata fino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
condanna solidalmente gli intimati alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese X ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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