T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-01-2011, n. 467

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale è stato dichiarato non idoneo al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 1552 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, riservato a volontari in ferma prefissata di un anno, in quanto la Commissione per gli accertamenti attitudinali lo ha giudicato non idoneo perché nelle aree "comportamentale" ed "assunzione di ruolo" ha conseguito la valutazione "non compatibile";

CONSIDERATO che il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

CONSIDERATO che le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso costituiscono l’espressione di una ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnico e/o culturale dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto;

CONSIDERATO, pertanto, che l’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione alla idoneità psicofisica dei candidati all’arruolamento nelle Forze Armate va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite. (cfr CONS. STATO – Sez. IV – 27 ottobre 1998 n. 1392; T.A.R. Lazio – Sez. I bis, 28 agosto 2001 n. 7055 e 18 agosto 2003 n. 7145);

CONSIDERATO che dalla documentazione versata in atti emergono le ragioni che hanno determinato il negativo giudizio del ricorrente sotto il profilo attitudinale con la valutazione complessiva di "non compatibile" che ha comportato l’esclusione del ricorrente dal concorso;

CONSIDERATO che tale giudizio è il risultato degli esami ai quali è stato sottoposto il ricorrente, ed ha trovato conferma anche in sede di colloquio di verifica nel quale hanno trovato conferma gli aspetti negativi della personalità del ricorrente che denotano scarse capacità di adattamento ad un contesto strutturato e caratterizzato da un forte vincolo gerarchico;

CONSIDERATO che, pur nei limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, il Collegio rileva che dal giudizio impugnato, sia pure sinteticamente espresso, è possibile evincere le ragioni che hanno determinato la negativa determinazione in ordine alla valutazione dell’idoneità del ricorrente sotto l’aspetto attitudinale ai fini della selezione de qua;

RITENUTO, pertanto, che deve escludersi la fondatezza delle esposte doglianze, in ragione della incondivisibilità delle censure relative al preteso difetto di motivazione così come alla asserita contraddittorietà nel comportamento dell’Amministrazione intimata, a nulla rilevando la circostanza del pregresso servizio svolto dal ricorrente nell’Arma dei Carabinieri, attesa l’evidente autonomia delle valutazioni espresse dagli organi sanitari in merito al reclutamento di cui è causa;

Il ricorso va, quindi, respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere, Estensore
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