Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-01-2013) 03-04-2013, n. 15369 Rinuncia all’impugnazione

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 10 dicembre 2011 il gip del Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato inammissibile ex art. 461 c.p.p., comma 5, l’opposizione a decreto penale proposta da M.R. per avere questi pagato la somma cui era stato con esso condannato, così implicitamente rinunciando all’impugnazione tramite una condotta incompatibile con la volontà di procedere al giudizio dibattimentale; dichiarava pertanto esecutivo il decreto già eseguito.

Contro l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di M., denunciando violazione di legge e vizio motivazionale. Evidenziava che secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte l’opposizione a decreto penale è da qualificarsi impugnazione, per cui deve essere effettuata con atto formale, senza incidenza del pagamento.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è palesemente fondato.

L’opposizione a decreto penale ex art. 461 c.p.p. ha natura di impugnazione e pertanto la rinuncia ad essa deve manifestarsi con atto redatto nelle forme e nei termini di cui all’art. 589 c.p.p. e non tramite altri atti nè tanto meno tramite comportamenti come il pagamento della pena pecuniaria cui l’opponente è stato condannato (Cass. sez.4, 21 ottobre 2010 n. 41557; Cass. sez.1, 6 maggio 2010 n. 20276; Cass. sez.1, 19 maggio 2004 n. 26278). Ritenendo pertanto che il pagamento dell’ammenda sia stato una rinuncia implicita all’impugnazione, il gip del Tribunale di Reggio Emilia è effettivamente incorso in violazione di legge rispetto all’articolo 461 c.p.p. Ne consegue l’annullamento della ordinanza senza rinvio, dovendosi trasmettere gli atti al Tribunale di Reggio Emilia per il proseguimento del processo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2013

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