T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-01-2011, n. 464

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il ricorrente ha impugnato con il ricorso introduttivo la graduatoria finale dei candidati, approvata e pubblicata il 16 luglio 2010, relativamente alla riserva del 45% del concorso a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, bandito con D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008, il provvedimento di esclusione del ricorrente, chiedendo, inoltre, che venga dichiarato il proprio diritto ad essere incluso nella graduatoria per la riserva del 45% dei posti con il punteggio di 93,6 e conseguentemente nella graduatoria dei vincitori;

Considerato che con successivi motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la nota ministeriale contenente le motivazioni della sua esclusione dal concorso ed il D.M. n. 135 del 5 ottobre 2010 contenente rettifica della graduatoria finale del concorso di cui è causa;

Considerato che il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili evidenziando, in particolare, di aver diritto alla riserva del 45% dei posti messi a concorso; la violazione dell’art. 5, secondo comma, del D. L.vo n. 217 del 2001;

Il Collegio ritiene che le censure avanzate dal ricorrente siano infondate in quanto: – la riserva di cui all’art. 1 comma 2 del bando di concorso rinvia espressamente al disposto di cui all’art. 5 comma 2 del d. lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, che, a sua volta recepisce, tra l’altro, la riserva come disciplinata dall’art. 18 comma 1 del d. lgs. 8 maggio 2001, n. 215, testualmente riferita a volontari in ferma prefissata e ferma breve; – tale previsione va interpretata e applicata tenendo conto di quanto stabilito dalla legge delega ed, in particolare, dall’art. 3 comma 1, lettera f), punto 5.2, della legge 14 novembre 2000, n. 331 che limita la riserva ai "militari volontari che cessano dal servizio senza demerito"; – quindi, la posizione di congedo è requisito essenziale ai fini dell’operatività della riserva, laddove il ricorrente non riveste tale posizione, poiché alla data di scadenza della domanda di partecipazione era volontario in ferma breve da pochi mesi.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) respinge il ricorso ed i motivi aggiunti meglio specificati in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquidi in complessivi Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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