Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-01-2013) 03-04-2013, n. 15367 Contributi Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante Prova penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza di non doversi procedere il GUP del Tribunale di Cagliari ha respinto la richiesta di decreto penale di condanna di O.R. per il reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, commi 1 e 1 bis, ritenendo ex art. 129 c.p. insussistente l’elemento psicologico del reato, dal momento che O. aveva in generale adempiuto all’obbligo di versamento delle ritenute previdenziali quale datrice di lavoro, l’omissione era avvenuta in modo episodico, per somme limitatissime e per tempo limitato ((OMISSIS)), apparendo così verosimile che vi fosse stato un disguido senza volontà di appropriazione.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Cagliari, sulla base di due motivi: violazione della L. n. 638 del 1983, art. 2, commi 1 e 1 bis, e art. 43 c.p., nonchè vizio motivazionale. Osserva il ricorrente che la motivazione è contraddittoria laddove definisce limitatissimo l’importo delle somme non versate, ammontante invece a Euro 1376, e altresì dove qualifica limitato pure il tempo dell’omissione, identificabile invece in tre mesi; la volontà di appropriazione è d’altronde in re ipsa e non vi è motivazione alcuna sul presunto disguido.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

Pur avendo qualificato il ricorrente la propria prospettazione come due motivi di cui il primo attinente a violazione di legge, in realtà la censura è unica, e riguarda il vizio motivazionale. La sentenza, indubbiamente, ha una motivazione ben più assertiva che dimostrativa, limitandosi a elencare una serie di elementi che "scagionerebbero" O. senza peraltro indicare da dove ne desume la sussistenza nell’ambito del risultati probatori. L’inconsistenza probatoria rispetto alla sua ricostruzione è avvertita dallo stesso giudicante, laddove, invece di esplicitare questa come un accertamento, si avvale di espressioni come "appare verosimile".

In ultima analisi, la motivazione risulta pertanto del tutto insufficiente e inadeguata e a ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti al Tribunale di Cagliari per l’ulteriore corso del processo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Cagliari per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2013
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