Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-07-2012, n. 13195

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
In data 3 giugno 2004 il Tribunale di Siena accoglieva la opposizione a decreto ingiuntivo del 9 giugno 2000, (ottenuto dai locatori C.M. ed R.A. per l’importo di L. 23.482.000, oltre interessi, che avevano concesso in locazione un immobile alla società X s.r.l.) opposizione proposta dalla soc. X, cui la società conduttrice aveva concesso in affitto l’azienda esercitata nei locali presi in locazione.
Il Tribunale riteneva non provata la cessione del contratto di locazione in favore della X.
Su gravame di C.R. e R.A., già succeduti in primo grado al defunto C.M., la Corte di appello di Firenze il 29 marzo 2007 confermava la sentenza di primo grado.
Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione C.R. e R.A., affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso la soc.X s.a.s., già X s.n.c..
Su istanza di trattazione L. 12 novembre 2011, n. 183, ex art. 26, il ricorso è stata fissato per l’odierna pubblica udienza.
Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.
Motivi della decisione
1.-Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2558 c.c.; L. n. 392 del 1978, art. 36 e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) i ricorrente censurano la sentenza impugnata in quanto in essa si afferma, a loro avviso in modo erroneo, che il contratto dell’immobile dove la X esercitava l’attività fosse rimasto in capo alla cedente l’azienda e non fosse, invece, passato alla cessionaria X. Osserva il Collegio che il motivo è inammissibile, data la mancata osservanza della prescrizione di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.
Detta inosservanza è insuperabile e determina la inammissibilità della censura (v. Cass. 23513/07, tra le tante), anche in relazione alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c..
Peraltro, la censura stride con la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, formatasi proprio in riferimento all’art. 2558 c.c. (v. di recente Cass. n. 15700/10).
2.-Con il secondo motivo (insufficiente e contraddittoria motivazione circa il mancato subentro della X nel contratto di affitto dell’immobile a seguito di affitto di azienda da parte della X s.r.l.), i ricorrenti lamentano che il giudice dell’appello avrebbe tenuto presente solo uno dei preliminari di vendita, tralasciando di considerare l’altro immobile censito con la particella 145 sub 2 cat.
D/1 stesso foglio e particella del primo.
Dalla lettura complessiva della documentazione si sarebbe potuto ricavare che obbligata a corrispondere i canoni del fondo sub 3 cat.
D/1 era proprio la X s.n.c..
Inoltre, il giudice dell’appello, con motivazione carente ed insufficiente, non avrebbe dato il giusto valore a detti documenti, i quali, ancorchè privi della sottoscrizione C., non erano stati dallo stesso contestati o disconosciuti, per cui avrebbero fatto piena prova della loro provenienza e attenzione del contenuto (p. 13 ricorso).
Il motivo incorre nella medesima sanzione di cui al primo, perchè il suo oggetto riguarda il solo iter argomentativi) della decisione impugnata, mentre è al riguardo richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (Cass. n. 4556/09).
Peraltro, ove anche si fosse potuto ritenere ammissibile il motivo, la censura sarebbe risultata infondata, risolvendosi essa in una critica alla ricostruzione della vicenda, quale correttamente operata dal giudice del merito.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *