Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-07-2012, n. 13194

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 15-6-2006 la Corte di appello di Napoli ha confermato il rigetto della domanda proposta da D.G. nei confronti di F., A. e R.R. volta ad ottenere l’indennità di avviamento per aver dovuto rilasciare un immobile dei R., condotto in locazione ad uso diverso, a seguito di una ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità dell’immobile.

D.G. propone ricorso per cassazione con un motivo illustrato da memoria.

Non presentano difese gli intimati.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo si denunzia violazione della L. n. 392 del 1978, artt. 34 e 69 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Sostiene il ricorrente che la Corte di merito ha erroneamente applicato la L. n. 392 del 1978, art. 34 nella formulazione seguente all’intervento della sentenza n. 542/89 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo là dove non prevede fra le cause di cessazione del rapporto che escludono il diritto del conduttore all’indennità di avviamento anche i provvedimenti della Pubblica Amministrazione.

Assume il ricorrente che la Corte di merito non ha tenuto conto che, con sentenza definitiva n. 4533/04 del Tribunale di Napoli, era stata rigettata la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento proposta dai R., sul rilievo che l’ordine di sgombro era "precauzionale", essendo onere dei R. effettuare i lavori per eliminare il pericolo.

2. Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha affermato che non è dovuta l’indennità di avviamento commerciale al conduttore in caso di rilascio anticipato dell’immobile a seguito di provvedimento della P.A., sul rilievo che dall’ordinanza sindacale in atti risultava che il D. aveva dovuto rilasciare l’immobile a causa dell’inagibilità dell’immobile e per ordine della Pubblica Amministrazione.

3. La pronunzia della Corte di merito è conforme all’ermeneusi di legittimità di cui a Cass. n. 22810 del 28-10-2009, a termini della quale la funzione dell’indennità di avviamento commerciale è quella di riequilibrare la posizione delle parti,onde evitare che il locatore possa realizzare un arricchimento senza causa per effetto dell’incremento di valore dell’immobile dovuto all’attività del conduttore.

Ne consegue che tale funzione riequilibratrice viene meno quando il rapporto di locazione cessi per effetto di un provvedimento autoritativo della P.A. che determini l’inutilizzabilità del bene locato.

4. La questione che l’ordine sindacale prevedeva che i lavori per eliminare il pericolo spettavano ai locatori e che l’ordine sindacale aveva una funzione "precauzionale" non risulta proposta al giudice di appello, nè il ricorrente ha allegato e dedotto in quale atto processuale del giudizio di merito ha sollevato detta questione.

5. Si osserva, infatti, che, giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso, pertanto, che in sede di legittimità possano essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perchè non richiesti, in sede di merito (Cass. 6 giugno 2000, nn. 7583 e 7579).

6. I motivi del ricorso per cassazione – in altri termini – devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito nè rilevabili d’ufficio (Cass. 5 maggio 2000, n. 5671; Cass. 31 marzo 2000, n. 3928). Inoltre, si osserva, ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi ai giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 12 settembre 2000, n. 12025, nonchè Cass. 9 aprile 2001, n. 5255).

Nulla per le spese del giudizio di cassazione stante l’assenza di difese degli intimati.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012
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