T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-01-2011, n. 460

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento notificato in data 22 marzo 2010 con il quale veniva giudicato non idoneo all’arruolamento per volontario in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito in quanto affetto da G6PD (favismo) minore del 30% in soggetto senza comprovate manifestazioni emolitiche;

CONSIDERATO che il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

CONSIDERATO che con ordinanza n. 991 del 23 giugno 2010 questa Sezione disponeva apposita visita medica di verificazione onde appurare la sussistenza e consistenza della causa di inidoneità rilevata dall’Amministrazione;

CONSIDERATO che con nota depositata in atti il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito ha trasmesso il verbale del rinnovato accertamento sanitario effettuato dal ricorrente in data 15 settembre 2010 dal quale risulta che in base alla attuale normativa, vigente dal 1 agosto 2010, il ricorrente è da giudicare idoneo quale volontario in ferma quadriennale nell’Esercito con attribuzione del coefficiente 2 (due) alla caratteristica somatofunzionale AV del profilo sanitario;

CONSIDERATO che, alla luce di tale nuovo accertamento in ordine alla idoneità del ricorrente, il presente ricorso deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre le spese possono compensarsi tra le parti in ragione della materia della controversia.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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