Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-07-2012, n. 13192

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Svolgimento del processo
Il 17 settembre 2004 il Tribunale di Treviso accoglieva la domanda proposta dalla Xs.r.l. nei confronti della società X – X – s.r.l. e condannava la convenuta al risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa, nella misura di Euro 8.500,00 da maggiorarsi degli interessi legali dal dovuto al saldo, oltre spese di lite, in quanto i danni lamentati nei quattro episodi in cui si erano verificate le infiltrazioni erano da attribuirsi alla X, locatore dell’immobile condotto dalla società attrice, ex art. 1575 c.c., ed escludeva ogni responsabilità della conduttrice.
Su gravame della X la Corte di appello di Venezia il 24 novembre 2007 riformava la sentenza di prime cure. Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la Xs.r.l., affidandosi ad un unico articolato motivo. Resistono con controricorso la X s.r.l..
Su istanza di trattazione L. 12 novembre 2011, n. 183, ex art. 26, il ricorso è stata fissato per l’odierna pubblica udienza per la quale la società ricorrente ha depositato atto notarile di incorporazione con la società X s.p.a. unipersonale del 21 luglio 2008.
Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.
Motivi della decisione
Con un unico articolato motivo, intitolato come omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito ad un fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la società ricorrente rinviene sussistente nella sentenza impugnata tale vizio:
1) in relazione alle fotografie dismesse in atti e alla istruttoria orale assunta (p. 13 ricorso):
2) in relazione al mancato assolvimento, così come ritenuto dal giudice dell’appello, da parte della Xdell’onere probatorio (p. 20 ricorso);
3) in ordine alla circostanza che la Corte di appello ha ritenuto " inaccettabile" la valutazione equitativa operata dal Tribunale (p. 23 ricordo).
La società ricorrente assume, inoltre, che essa non aveva alcun obbligo di procedere alla manutenzione ordinaria, per cui le opere di impermeabilizzazione dovevano essere eseguite dalla X ed essendo le infiltrazioni d’acqua state determinate da eventi atmosferici di scarsa intensità non era necessaria la stipulazione di una polizza, che invece, subordinava il diritto al risarcimento dei danni alla condizione che gli stessi fossero caratterizzati da violenza (p. 27 ricorso).
Così riassunto in fedele sintesi il motivo del ricorso, ritiene il Collegio che esso sia inammissibile.
Infatti, per le cause soggette all’art. 366 bis c.p.c., come la presente, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d.
quesito di fatto, come nella specie si evince dalla lettura attenta della complessa doglianza, mancando la conclusione a mezzo di apprezzabile momento di sintesi, anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, è inammissibile.
Infatti, la ratio che sottende la disposizione indicata è quella di mettere la Suprema Corte in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito quale sia l’errore commesso dal giudice del merito (v. Cass. n. 24255/11). Peraltro, tutto il motivo prospetta quaestiones facti, rispetto alle quali la diversa valutazione del giudice dell’appello è assolutamente immune dai vizi denunciati.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile e la società ricorrente va condannata alle spese, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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