Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-01-2013) 03-04-2013, n. 15312 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

B.V. – F., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 4.7.2012 con la quale il Tribunale del riesame di Venezia, parzialmente accogliendo la richiesta di riesame ex art. 324 c.p.p. e art. 355 c.p.p., comma 3, ha confermato il decreto di convalida del sequestro 9.6.2012 del Pubblici ministero presso il Tribunale di Venezia.

La difesa dell’indagato chiede l’annullamento del provvedimento impugnato deducendo:

1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il vizio di carenza di motivazione in ordine alla decisione di mantenere il sequestro della patente di guida e della carta di identità dell’indagato, pur avendo prodotto il verbale di informazioni rese da F.G. (padre naturale del ricorrente) ex art. 391 bis c.p.p., comma 2 e art. 391 c.p.p., comma 3, idoneo a dimostrare la legittimità dei suddetti documenti; la difesa osserva inoltre che il Tribunale del riesame ha giustificato la decisione sul semplice presupposto che quanto è sequestrato è "corpo del reato".

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto. Il Tribunale ha motivato la decisione di mantenere il sequestro della carta di identità e della patente di guida intestata all’indagato sulla sola affermazione che nella specie si tratta di "corpi del reato". Si tratta di motivazione insufficiente, perchè anche per le cose che costituiscono "corpo di reato" il decreto di sequestro ai fini della prova deve essere sorretto a pena di nullità da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita in concreto per lo accertamento dei fatti (Cass. SU 28.1.2004 n. 5876; Cass. Sez. 2^, 25.2.2004 n. 9556; Cass. Sez. 3, 6.4.2004 n. 23215; Cass. Sez. 6, 29.1.2004 n. 9194; Cass. Sez. 2, 28.4.2004 n. 25966; Cass. Sez. 2, 9.6.2004 n. 35615; Cass. Sez. 5, 10.12.2010 n. 3692; Cass. Sez. 5, 7.10.2010 n. 1769; Cass. Sez. 2, 13.7.2012 n. 32941; Cass. Sez 6, 13.1.2006 n. 17289). In conformità della condivisa decisione Cass. SU 5876/2004 vanno pertanto annullati, senza rinvio, l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro 9.6.2012 del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Venezia con restituzione della carta di identità n. (OMISSIS) rilasciata dal Comune di Fiesso d’Artico in data 26.2.2010 a nome di F.V. e della patente di guida n. (OMISSIS) rilasciata dalla M.C.T.C. Di Venezia il 29.7.2010 a nome di F.V.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro con restituzione all’avente diritto della carta di identità e della patente di guida.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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