Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-07-2012, n. 13187

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza del 2-10-2006 la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda proposta da B.R. e da L. e F.A. volta ad ottenere dall’Enel il risarcimento dei danni per la morte di F.C., rispettivamente marito e padre, colpito il (OMISSIS) da un cavo elettrico staccatosi da un palo della luce.

Propongono ricorso B.R. e L. e F. A. con un motivo.

Resiste con controricorso l’Enei Distribuzione s.p.a..

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo si denunzia violazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c. e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.

Assumono i ricorrenti che la Corte di merito ha rigettato la domanda sul rilievo che non è stata fornita la prova nel nesso causale fra la folgorazione e la morte , avvenuta a qualche mese di distanza dall’incidente, ma ha negato con motivazione insufficiente l’ammissione di una c.t.u., unico mezzo idoneo a provare il nesso di causalità fra i due eventi.

Il riferimento alla natura esplorativa della c.t.u., circostanza che ha determinato la negazione dell’ammissione del mezzo istruttorio, non tiene conto della formulazione dell’art. 62 c.p.c. che amplia la sfera delle attività demandabili al c.t.u., che può divenire strumento di acquisizione di elementi empirico-fattuali.

2. Il motivo infondato.

La Corte di merito ha ritenuto che i ricorrenti non hanno offerto alcun elemento che potesse far ritenere sussistente un collegamento eziologico fra la folgorazione e la morte e che vi sono acquisizioni documentali che inducono a ritenere che le cause, della morte siano diverse dall’evento folgorazione.

Ha richiamato le risultanze della cartella clinica redatta in occasione di un ricovero del F. precedente all’incidente in oggetto, da cui risulta che lo stesso era affetto da diabete mellito tipo 2^, con sindrome da malassorbimento; le risultanze delle cartelle dei ricoveri successivi all’incidente, che non segnalano esiti particolarmente gravi delle ustioni da folgorazione, che vengono descritte in via di cicatrizzazione, e formulano una diagnosi di polineuropatia diabetica; la mancanza di qualsiasi documentazione medica dalla quale desumere gravi e permanenti postumi da folgorazione suscettibili da essere valutati con riferimento all’evento morte.

La Corte ha evidenziato che lo stesso consulente di parte dei ricorrenti ha individuato la causa della morte in uno scompenso metabolico glicemico, ipotizzando in maniera astratta la possibilità che la elettrolocuzione avesse determinato o contribuito a determinare la morte.

Sulla base di tali elementi la Corte ha ritenuto la mancanza di prova sull’efficacia causale della folgorazione in relazione alla morte, avvenuta a distanza di circa cinque mesi dal fatto, e la non necessità di disporre una nuova c.t.u. che avrebbe avuto solo carattere esplorativo e non avrebbe condotto risultati utili per una decisione diversa.

3. La Corte di merito non è incorsa nelle dedotte violazione di legge in quanto ha deciso la causa sulla base del materiale probatorio in atti.

Il ragionamento che sottende la decisione non è inficiato dal dedotto vizio motivazionale, in quanto la motivazione non presenta contraddittorietà logico-giuridiche, del resto neanche specificamente segnalate dai ricorrenti, i quali sostanzialmente si dolgono della mancata ammissione della c.t.u. in appello,indicata come l’unico mezzo idoneo ad accertare l’incidenza causale dell’evento folgorazione sulla morte.

4. Tale censura è infondata in quanto la necessità di una c.t.u. è stata giustamente esclusa dalla Corte di merito sulla base delle risultanze delle cartelle clinica dei ricoveri ospedalieri, documenti che hanno una seria valenza probatoria sia per la provenienza da struttura ospedaliera pubblica, sia perchè le diagnosi sono redatte da soggetti aventi particolare competenza scientifica.

Tali documenti attestano uno stato di seria malattia diabetica con certificazione redatta ben prima dell’incidente, alla quale logicamente si coordinano gli accertamenti successivi, che legano la morte del F. agli sviluppi della patologia in precedenza diagnostica, senza alcun riferimento agli effetti della folgorazione.

La correttezza scientifica della diagnosi è confermata anche dal consulente di parte che ha individuato la medesima causa della morte del F., ponendo l’incidenza dell’evento folgorazione in termini astratti e non con riferimento al caso concreto.

Si ricorda che la consulenza di ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice, come è avvenuto nella presente fattispecie, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per spese vive oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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