Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-07-2012, n. 13186

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Viterbo C.P. ha proposto opposizione alla domanda di conversione in affitto del rapporto agrario in corso su di un terreno di sua proprietà di circa 34 ettari, domanda proposta da G., S. e R.L. ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 25.

I convenuti hanno resistito ed il Tribunale ha accolto l’opposizione del C., al quale – deceduto nel corso del giudizio – è subentrata la vedova, B.P..

Proposto appello dai soccombenti, la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado.

Con sentenza n. 9914/1998 la Corte di cassazione ha annullato per vizi di motivazione la sentenza di appello, con rinvio della causa alla Corte di Roma, che ha accolto l’appello proposto dai R., riconoscendo la sussistenza dei presupposti per la conversione del rapporto in affitto agrario.

Proposto ancora ricorso per cassazione, con sentenza 8 gennaio – 12 dicembre 2003 n. 19046 la sentenza della Corte di rinvio è stata annullata dalla Corte di cassazione, per insufficiente motivazione sull’eccezione sollevata dalla B. di inapplicabilità della conversione del rapporto ai sensi della L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 2 per il fatto che da almeno due anni prima dell’entrata in vigore della L. n. 203 del 1982, il proprietario C. aveva dato un adeguato apporto alla conduzione dell’impresa, svolgendo le attività di cui alla cit. L. n. 29 del 1990, art. 4.

Con sentenza 7 luglio – 1 settembre 2006 n. 3231 la Corte di appello di Roma, ancora in sede di rinvio, ha ritenuto non raggiunta la prova che il concedente avesse svolto le attività di conduzione dell’impresa idonee a giustificare il rigetto della domanda. Ha pertanto disposto la conversione in affitto del precedente rapporto, compensando fra le parti le spese dell’intero giudizio.

La B. propone un motivo di ricorso per cassazione articolato in più censure.

Gli intimati non hanno depositato difese.

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo la ricorrente lamenta omessa e contraddittoria motivazione quanto al fatto che il C. non ebbe a dare adeguato apporto alla conduzione del fondo agricolo, in relazione ai criteri di cui alla L. n. 29 del 1990 ed ai principi enunciati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 19046/2003.

Assume che guest’ultima sentenza ha precisato che l’apporto adeguato non presuppone la partecipazione del concedente alle operazioni colturali, nè la sua materiale presenza sul fondo; che la precedente sentenza di appello è stata annullata dalla Corte di cassazione perchè aveva dato rilievo al fatto che il C. risiedeva a (OMISSIS), mentre il luogo di residenza e la presenza in luogo non sono circostanze decisive al fine di escludere che il proprietario concedente abbia dato un consistente apporto alla coltivazione; che la Corte di rinvio non ha tenuto conto di tali principi, motivando anch’essa il rigetto dell’eccezione con il fatto che il C., gravemente ammalato, non si recava se non raramente sul fondo, avendo subito un infarto del 1981 ed un altro nel 1984; la Corte di rinvio si è discostata dai principi enunciati dalla Corte di cassazione, anche nella parte in cui ha dato preminente importanza alle prove orali rispetto a quelle documentali, senza dare conto delle ragioni per cui è pervenuta a tale soluzione.

Fa rilevare che il Tribunale di Viterbo e la prima sentenza di appello avevano riconosciuto che il C. aveva dato un significativo apporto alla conduzione del fondo, poichè dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che egli pagava personalmente operai e contadini; comprava macchine e materiali, stipulava polizze assicurative, teneva la corrispondenza con enti agrari, ecc. La sentenza impugnata, per contro, è giunta a conclusione opposta sulla base dei medesimi elementi di prova, senza dare adeguata motivazione della sua decisione. Ha parimenti mal valutato le testimonianze circa l’attività svolta dal C. e non ha ammesso la consulenza tecnica richiesta allo scopo di accertare come le attività di coltivazione fossero ripartite fra il C. ed i R..

2.- Il motivo è inammissibile sotto svariati profili, oltre che manifestamente infondato.

In primo luogo la ricorrente denuncia contemporaneamente omessa e contraddittoria motivazione, con espressione intrinsecamente contraddittoria.

In secondo luogo il quesito formulato ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. – norma applicabile al caso di specie perchè in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata – è inidoneo a sintetizzare le ragioni per cui la motivazione è da ritenere inidonea a giustificare la decisione.

Non solo il preteso quesito si dilunga per oltre due pagine, ma non contiene la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere omessa o contraddittoria, nè l’indicazione delle illogicità e contraddizioni intrinseche alla motivazione, ma solo manifesta le personali valutazioni ed il dissenso della ricorrente dal merito della decisione assunta dalla Corte di appello: questioni irrilevanti in sede di legittimità (cfr.

fra le tante, Cass. civ. 26 maggio 2005 n. 11197; 11 luglio 2007 n. 15489; 2 luglio 2008 n. 18119, fra le tante).

In terzo luogo la ricorrente richiama le sentenze depositate nei precedenti gradi del giudizio, le prove documentali e le prove testimoniali ivi acquisite e di cui censura la valutazione, senza riportarne (se non episodicamente) il preciso tenore nel ricorso (limitatamente alla parte rilevante al fine di illustrare le proprie ragioni); senza specificare di avere prodotto i suddetti atti e documenti unitamente al ricorso, o di averli inseriti nel proprio fascicolo, e senza indicare come essi siano contrassegnati e come siano reperibili fra gli altri atti e documenti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, con riguardo agli atti ed ai documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966, fra le tante).

In quarto luogo il ricorso prospetta come violazioni di legge, vizi di motivazione rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione nel giudizio rescindente, questioni che nulla hanno a che fare con tal genere di censure, ma si risolvono nel mero dissenso dal merito della motivazione della sentenza impugnata, quanto all’accertamento dei fatti (se e quanto il C. si occupasse della gestione del fondo) e quanto alla valutazione delle prove dei fatti medesimi: aspetti tutti la cui decisione è rimessa alla piena discrezionalità del giudice del merito e non è suscettibile di riesame in sede di legittimità.

La sentenza impugnata risulta più che congruamente e logicamente motivata.

Ha premesso che il fondo di proprietà del C., dell’estensione di ha. 34,02, comprende per circa un terzo della sua estensione una casa colonica con circostante terreno di 2000 mq, un bosco, un vigneto e un uliveto; che il rapporto agrario associativo di cui trattasi riguardava solo una parte del fondo, cioè un terreno seminativo adibito dai R. anche a pascolo; che l’attività di conduzione svolta dal C. va valutata con riferimento al solo terreno oggetto del rapporto agrario di cui è stata chiesta la conversione; che l’adeguato apporto alla conduzione dell’impresa non può risolversi nell’attività normalmente espletata da ogni concedente per la tutela dei propri interessi, ma deve rivestire le caratteristiche di cui all’art. 4, con particolare riguardo a quelle di cui alla lett. a), e che, per quanto la coltivazione di cereali sia di non eccessivo impegno organizzativo, essa non si risolve nella semina e nel raccolto, ma richiede anche l’aratura e la preparazione del terreno, il controllo degli infestanti e l’adozione dei relativi rimedi, la predisposizione della forza lavoro, dei mezzi meccanici e di trasporto per la mietitrebbiatura, in relazione alla non irrilevante estensione del terreno seminativo, ecc. Rileva che i testi addotti dalla B. hanno reso dichiarazioni generiche e non univoche; che i testimoni che hanno lavorato sul fondo hanno attestato la pressochè esclusiva conduzione dei R. e la presenza del C. esclusivamente nei periodi della semina e del raccolto, senza che egli svolgesse particolari attività di organizzazione e conduzione, anche in relazione al pagamento dei salari, che veniva effettuato dai R.. Ha accertato che la maggior parte delle spese sopportate e della attività direzionali espletate dal C., hanno riguardato la casa colonica, il vigneto e l’uliveto; che altre spese di non rilevante importo, eccezion fatta per quella di L. 3.000.000, sopportata per l’escavazione di un pozzo artesiano, sono state destinate all’intera proprietà e non solo al terreno seminativo in oggetto.

La sentenza impugnata non ha affatto considerato decisiva la circostanza che il C. non risiedesse sul fondo, come le addebita la ricorrente; ha solo ricordato che egli ebbe due infarti, nel periodo rilevante a fini di causa ed ha motivato e ampiamente giustificato la sua decisione, richiamando la necessità di valutare l’apporto alla coltivazione con specifico riferimento al terreno oggetto della domanda di conversione.

Nè la ricorrente, come si è detto, ha indicato nel ricorso quale sia il contenuto dei documenti o delle testimonianze che sarebbero in manifesto contrasto con quanto ha affermato la Corte di rinvio, sì da dimostrare la concreta fondatezza delle censure di motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio.

3.- Il ricorso deve essere rigettato.

4.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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