Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-01-2013) 03-04-2013, n. 15306

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 13.07.2012, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro dispose la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di R.F.A., indagato per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 374 bis c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

Avverso il provvedimento di cui sopra l’indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 26.07.2012, la respinse.

Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo: la mancata valutazione dei molteplici elementi posti dalla difesa all’attenzione del Tribunale e contenuti nelle memorie difensive;

vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria, anche in riferimento all’aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7; la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza e proporzionalità della misura adottata.

Il difensore del ricorrente conclude, quindi, per l’annullamento dell’impugnata ordinanza.

Motivi della decisione

In data 18.01.2013 è pervenuta nella cancelleria di questa sezione la valida rinuncia al ricorso di R.F.A.; il ricorrente rinuncia essendo intervenuta la revoca della misura cautelare. Va dichiarata, pertanto, ex art. 591 c.p.p., lett. D) l’inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’indagato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. Non si ravvisano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – dovuta ad una sopravvenuta carenza di interesse – e quindi non si condanna il ricorrente al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma di danaro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2013

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