Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-07-2012, n. 13185

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Svolgimento del processo
Nell’aprile del 2004 X evocò in giudizio, dinanzi al tribunale di X, il Ministero della Salute, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lei subiti in conseguenza di una trasfusione di sangue infetto.
Espose l’attrice che, il (OMISSIS), presentata alla competente Asl la domanda di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, aveva poi inviato una missiva, in data 14 agosto 2002, volta ad interrompere il decorso della prescrizione.
Il giudice di primo grado respinse la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero convenuto.
La corte di appello di X, investita del gravame proposto dalla X, lo rigettò.
La sentenza è stata impugnata dall’appellante con ricorso per cassazione sorretto da due motivi di doglianza.
Resiste con controricorso il Ministero della salute.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 115, 2943, 2697 c.c..
Il motivo – che lamenta un’erronea valutazione delle prove da parte della corte di appello sub specie dell’erronea ripartizione del rispettivo onere – è fondato in diritto, ma il suo accoglimento non può condurre – come auspicato dalla difesa della ricorrente – all’accoglimento dell’impugnazione, essendo il dispositivo della sentenza della corte calabrese conforme a diritto.
La pronuncia oggi impugnata dinanzi a questa Corte è sorretta, difatti (f. 8), da una duplice ratio decidendi, la seconda delle quali, volta a datare la consapevolezza della riferibilità della patologia lamentata al fatto del terzo al giugno 1992, non risulta impugnata oggi dalla X, pur risultando corretta proprio (e soltanto) tale collocazione del dies a quo della prescrizione della pretesa risarcitoria, alla luce dei principi affermati, in tema di conoscenza o conoscibilità dell’evento di danno, dalle pronunce (Cass. ss.uu. 577/584 del 2008) di questa corte regolatrice – mentre del tutto erronea risulta la collocazione al dicembre del 1997 – ovvero al gennaio del 1998 – dell’exordium praescriptionis (in ordine alla quale risulta peraltro erronea la applicazione, da parte della corte territoriale, dei principi in tema di effetti processuali della non contestazione di un documento allegato agli atti dal quale evincersene, anche ex officio, l’effetto interruttivo, non essendo la relativa eccezione, a differenza di quella volta a far rilevare la prescrizione stessa, annoverabile tra le eccezioni in senso stretto, come da consolidata giurisprudenza di questa corte regolatrice).
Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Il motivo è inammissibile, poichè tende a rimettere in discussione principi ormai consolidati in tema di exordium praescriptionis nella materia del danno trasfusionale.
Il ricorso è pertanto rigettato.
La disciplina delle spese – che possono, per motivi di equità scaturenti dalla obbiettiva, sia pur diacronica incertezza e delicatezza delle questioni che si sono poste nella materia trasfusionale sotto il profilo risarcitorio, essere in questa sede compensate – segue come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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