Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-07-2012, n. 13184

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Svolgimento del processo
Con sentenza del 29 luglio 2009 il Tribunale di Siracusa ha annullato la sentenza del giudice di pace di condanna della s.r.l. X a favore di B.P. per violazione del principio del contraddittorio per non esser stata la società convenuta avvisata del rinvio all’udienza del 15 febbraio 2007 dell’udienza del 14 febbraio 2007, a causa del mancato rinvenimento del fascicolo e a cui era aveva partecipato soltanto il B.. Nel merito ha confermato l’obbligo della venditrice di sostituire un pezzo difettoso dell’auto vendutagli e a rimborsargli Euro 294,00 pretesi per le conseguenti riparazioni, ma ha riformato la sentenza di primo grado sui danni per il fermo in difetto di prova della durata di esso. Quindi ha condannato l’appellante a rimborsare al B. la metà delle spese processuali, che ha quantificato in Euro 250,00 oltre IVA e CPA. Ricorre per cassazione B.P. che ha altresì depositato memoria.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: "Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 82 disp. att. c.p.c." per avere erroneamente il Tribunale accolto il motivo di appello della società s.r.l. X per violazione delle norme del procedimento consistente nell’omesso avviso da parte della cancelleria del rinvio dell’udienza del 14 febbraio 2007 a quella del 15 febbraio 2007, così violando l’art. 82 disp. att. c.p.c., applicabile al procedimento dinanzi al giudice di Pace, secondo cui se nel giorno fissato per qualsiasi motivo non si tiene l’udienza di istruzione la causa si intende rinviata all’udienza successiva, senza alcun onere di avviso per la cancelleria, e perciò è imputabile soltanto alla società X non aver partecipato all’udienza del 14 febbraio 2007, immediatamente successiva a quella del 14 febbraio 2007, secondo il ruolo del giudice di pace.
Con il secondo motivo deduce: "Omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio" con cui lamenta l’omessa motivazione sia sulla decisione di annullare il giudizio di primo grado sia sulle ragioni per cui ha disatteso l’invocata norma di cui all’art. 82 cod. proc. civ.;
I motivi, congiunti, sono inammissibili per carenza di interesse perchè l’esame della questione se il Tribunale ha violato le richiamate norme avendo ritenuto erroneamente violato il principio del contraddittorio nel giudizio di primo grado, proseguito e definito in assenza della convenuta e senza che alle parti fosse stata comunicata l’udienza successiva alla prima, che non si era tenuta – questione che peraltro comporta l’ammissibilità dei motivi di appello della società Le Mans per "Violazione di norme sul procedimento – Violazione degli artt. 24 e 111 Cost. – avverso la sentenza del giudice di pace, ancorchè pronunciata secondo equità necessaria (ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, non eccedendo il valore di millecento/00 Euro), a norma dell’art. 339 c.p.c., comma 3, come sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 1 – non ha rilevanza pratica per il B. avendo il Tribunale deciso la causa esaminando la sua domanda nel merito.
2.- Con il terzo motivo deduce: "Violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 113 c.p.c., comma 2 e dell’art. 339 c.p.c." con cui lamenta che il Tribunale ha riformato la sentenza di primo grado che gli aveva riconosciuto, in via equitativa, Euro 150,00 per il danno da fermo tecnico per le riparazioni dell’auto, accogliendo il correlativo motivo di appello della società X che invece è inammissibile perchè la causa, decisa dal giudice di pace in data 30 agosto 2007 secondo equità necessaria ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, e art. 339 c.p.c. era appellabile soltanto per violazione delle norme sul procedimento, costituzionali, comunitarie o per violazione dei principi regolatori della materia, e di conseguenza il giudice di appello non avrebbe potuto rivalutare le risultanze istruttorie del processo ed affermare che non vi era prova dei danni subiti per il fermo tecnico.
3.1 – Con il quarto motivo deduce: "Omessa, insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio" avendo il Tribunale annullato la condanna risarcitoria pronunciata dal giudice di primo grado pur essendo provato che a causa di ripetuti guasti alla pompa del gasolio l’auto era rimasta in panne più volte, mentre le prove articolate sul richiesto danno da fermo tecnico del veicolo dal 24 settembre 2005 al 3 ottobre 2005 erano state ritenute superflue dal suddetto giudice di pace.
I motivi, congiunti, sono fondati.
Ed infatti, riaffermato che in materia di onere probatorio in giudizi di equità necessaria dinanzi al Giudice di Pace l’attenuazione della rigida applicazione delle regole di diritto non può spingersi, senza porsi in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. sino ad escludere l’onere probatorio a carico della parte istante (Cass. 15986 del 2008), e che il cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell’autovettura a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione può esser liquidato in via equitativa anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo (Cass. 23916 del 2006), nessun principio regolatore della materia era stato violato dal giudice di Pace nel liquidare Euro 150,00 per i danni complessivamente dedotti dal B. a causa dei vizi della cosa vendutagli e quindi la relativa statuizione è stata illegittimamente annullata dal giudice di appello.
4.- Con il quinto motivo deduce: "Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c." per non avere il Tribunale statuito sulle spese di primo grado dopo aver annullato la sentenza emessa all’esito di esso, ma avendo parzialmente accolto la domanda e quindi in violazione del principio della soccombenza. Inoltre nel liquidare le spese di secondo grado non ha distinto tra diritti ed onorari, nè ha liquidato le spese generali.
Il motivo è fondato.
E’ pacifico infatti che il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito, adottata, dato che l’onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite.
Lo stesso principio deve esser applicato da questa Corte poichè in conseguenza dei motivi accolti – terzo, quarto e quinto – va riformato il capo della sentenza del Tribunale che ha annullato la statuizione di primo grado di condanna della società X al risarcimento danno, mentre vanno confermati gli altri capi della stessa. Decidendo nel merito a norma dell’art. 384 cod. proc. civ. pertanto la s.r.l. Le Mans va condannata a risarcire i danni a B.P. nella medesima somma liquidata dal Giudice di Pace – Euro 150,00 – oltre interessi legali dalla data della decisione di primo grado.
Le spese dell’intero giudizio si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo ed il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito condanna la s.r.l. Le Mans a pagare a B.P. Euro 150,00, oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado, e a rimborsargli le spese dell’intero giudizio che si liquidano per il primo grado nella medesima misura che ha liquidato il Giudice di Pace; per il secondo grado in complessive Euro 450,00 di cui Euro 400,00 per diritti ed onorari, e per il giudizio di cassazione in Euro 700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso IN Roma, il 30 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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