Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-07-2012, n. 13517

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 24 novembre 2004 la Cooperativa Agricola "X" proponeva, dinanzi al Giudice di pace di Roccadaspide, opposizione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 10 del 2004, emessa dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, con la quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 7.746,00, a titolo di sanzione pecuniaria per aver omesso di effettuare il prelievo supplementare a carico dei produttori che avevano superato la quota individuale di latte nella campagna casearia 2001-2002.
Nella costituzione dell’opposta Regione Campania, il giudice di pace adito, con sentenza n. 27 del 2006 (depositata il 3 febbraio 2006), rigettava l’opposizione e compensava le spese del giudizio, sul presupposto della ritenuta previsione di un obbligo di trattenuta del prelievo supplementare, alla stregua della normativa comunitaria e della giurisprudenza di legittimità in quell’epoca formatasi.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’indicata Cooperativa Agricola riferito a tre motivi, in ordine al quale si è costituita, con controricorso, la Regione Campania.
1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto il vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, riguardante l’aspetto che il competente giudice amministrativo aveva sospeso il provvedimento dell’A.g.e.a. di richiesta di pagamento del prelievo supplementare per l’anno 2001-2002.
2. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del Reg. Cee n. 3950 del 28 dicembre 1992 (art. 2, n. 2), nonchè del R.D. n. 262 del 1942, art. 12, sul presupposto dell’erronea interpretazione, nella sentenza impugnata, di detto regolamento nella parte in cui si era ritenuto che lo stesso prevedeva l’obbligo della trattenuta del prelievo supplementare, anzichè la mera facoltà.
3. Con il terzo motivo la ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione dello stesso Reg. Cee n. 3950 del 1992 nonchè dell’ulteriore Reg. Cee n. 1392 del 2001 e del R.D. n. 262 del 1942, art. 11.
4. Rileva il collegio che, nell’economia complessiva della valutazione dei motivi dedotti a sostegno del ricorso, si prospetta preliminare procedere all’esame del secondo che è da qualificarsi manifestamente fondato alla stregua dell’evoluzione giurisprudenziale (anche successiva alla proposizione del ricorso) sviluppatasi sulla specifica questione della qualificazione dell’adempimento della trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte previsto a carico degli acquirenti dalla L. n. 468 del 1992, art. 5 e sanzionato dall’art. 11 delle stessa legge.
In proposito, infatti, occorre evidenziare che le Sezioni unite di questa Corte – sulla premessa che la Corte di giustizia aveva affermato, con la sentenza del 29 aprile 1999, che l’art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio CE n. 3950 del 1992 avrebbe dovuto essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tale disposizione, prevedendo una facoltà, non imponeva, tuttavia, alcun obbligo agli acquirenti – hanno statuito (superando il pregresso difforme orientamento di cui alla sentenza n. 1236 del 2002, presa in considerazione nella decisione impugnata), con la sentenza n. 26434 del 12 dicembre 2006 (pienamente condivisa da questo collegio), che la L. n. 468 del 1992, artt. 5 e 11, ove traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l’inosservanza con l’applicazione di una pena pecuniaria, non sono compatibili con la norma comunitaria, nell’interpretazione vincolante resa dalla Corte di giustizia con la richiamata decisione, e vanno, pertanto, disapplicati (in tal senso v., da ultimo, ad es., Cass. n. 6551 e n. 11642 del 2010). Peraltro, con la stessa sentenza, le Sezioni unite hanno chiarito che la ritenuta incompatibilità, d’altra parte, non viene meno in virtù del fatto che l’ordinamento interno consente all’acquirente, in alternativa alla trattenuta, di convenire con il fornitore la costituzione di equipollenti forme di garanzia del creditore (ai sensi del D.M. 25 ottobre 1995, art. 1), dal momento che l’introduzione di una siffatta modalità alternativa di adempimento non incide sulla sussistenza dell’obbligazione e, quindi, non evita la perdita della facoltatività della trattenuta, voluta dall’anzidetta norma comunitaria come libera opzione dell’acquirente stesso (rimanendo irrilevanti le disposizioni eventualmente previste con altre fonti di tipo secondario).
Alla stregua del riportato orientamento delle Sezioni unite il ricorso deve essere accolto con riferimento al riportato secondo motivo, con il conseguente assorbimento delle altre doglianze (che, infatti, restano superate per effetto della ritenuta fondatezza di quella involgente la questione principale sulla natura giuridica del suddetto adempimento e sulla conseguente applicabilità o meno del relativo regime sanzionatorio). Pertanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si può, in questa sede, procedere a pronunciare direttamente sul merito della controversia (in relazione al disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 1 nella sua versione, "ratione temporis" applicabile, antecedente alla modificazione introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006), con il conseguente accoglimento dell’opposizione ed annullamento dell’ordinanza- ingiunzione della Regione Campania n. 10 del 18 maggio 2004 emessa a carico dell’odierna ricorrente e dalla medesima ritualmente impugnato.
6. Sussistono giusti motivi, in virtù della precedente incertezza giurisprudenziale determinatasi sulla questione risolta con la richiamata sentenza delle Sezioni unite, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio (e, del resto, quelle di primo grado erano già state compensate).
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza-ingiunzione. Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

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