T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 19-01-2011, n. 482

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in esame è impugnato il provvedimento con cui è revocata la concessione del gioco del lotto già rilasciata al ricorrente per il mancato raggiungimento del livello minimo di raccolta.

Il ricorso è infondato essendo il provvedimento impugnato legittimo.

Decisivo, al riguardo, è il rilievo per cui il ricorrente anche nel 2010, pur cessate le già rappresentate difficoltà logistiche, non risulta aver raggiunto il minimo prescritto di euro 24.314,79.

Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge poiché infondato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore
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