T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 19-01-2011, n. 501

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Svolgimento del processo
Con il ricorso, notificato il 3 ottobre 2008 e depositato il successivo 16 ottobre, l’interessato, quale candidato al concorso pubblico indetto dal Comune di XXX per la copertura di n. 6 posti di istruttore tecnico da inquadrarsi nella qualifica funzionale C, posizione economica C/1, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso alla ripetizione della procedura concorsuale in contestazione.
Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.
Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di XXX, sia i controinteressati C.A., A.F., e C.C..
Il primo ha eccepito in rito, l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse ad agire e, nel merito, l’infondatezza delle doglianze prospettate.
I,secondi hanno, invece, eccepito la sola infondatezza dei motivi di doglianza.
Nella Camera di Consiglio del 10 novembre 2008 questo Tribunale, con ordinanza n. 5253/08, ha respinto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Con le sentenze nn. 10992/09 e 2247/10, rispettivamente del 10 novembre 2009 e del 16 febbraio 2010, questo Tribunale ha disposto la integrazione del contraddittorio ordinando la notifica del presente mezzo di gravame a tutti i soggetti compresi nella graduatoria finale del concorso in discussione.
All’udienza del 25 novembre 2010 la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, il Collegio ritiene che sia infondata l’eccezione di inammissibilità del gravame per carenza di interesse ad agire della parte istante.
Secondo la difesa del Comune di XXX la prospettazione con cui si evidenziano presunte irregolarità nello svolgimento del concorso non darebbe conto del peso che le stesse hanno avuto sulla singola posizione dell’interessato.
La tesi deve essere disattesa poiché connaturata alla posizione legittimante della parte istante che è data appunto dalla stessa pretesa che la procedura concorsuale sia espletata secondo canoni di correttezza e di trasparenza. Per cui la semplice violazione dei citati principi generali (costituzionalmente garantiti), che sono preordinati a governare l’azione della p.a., implica una lesione dell’interesse legittimo di cui è titolare ogni singolo soggetto che partecipa ad una selezione pubblica per l’accesso all’impiego.
Ne consegue, pertanto, che l’eventuale fondatezza del secondo motivo di gravame implicherebbe la violazione dei principi generali summenzionati e la caducazione dell’intera fase della procedura concorsuale preordinata alla valutazione dei candidati ammessi a prescindere dalla prova del pregiudizio concreto subito dal ricorrente, il quale ha un interesse qualificato dato appunto dalla partecipazione al pubblico concorso in discussione.
Una procedura comparativa come quella in esame si conclude con la proclamazione dei vincitori, mentre gli altri partecipanti devono ritenersi pienamente legittimati a proporre impugnazione, avverso i risultati della medesima, onde ottenerne l’annullamento, agendo sulla base dell’interesse non già a vedersi proclamati vincitori, al posto di chi tale è già stato giudicato dalla Commissione, bensì a partecipare ad una nuova procedura di valutazione comparativa, indetta dall’amministrazione in conseguenza dell’annullamento degli atti della precedente. D’altronde, l’utilità che il ricorrente può perseguire mediante la spiegazione di apposita azione di impugnazione ben può esaurirsi anche nella sola tutela dell’interesse strumentale alla rinnovazione della procedura, per effetto della quale rimarrebbero immutate le sue chances di conseguire il bene della vita (cfr. TAR Campaina, sede di Napoli, Sez. II, 4 dicembre 2006 n. 10355).
Con il primo motivo di doglianza la parte istante si duole, sotto doversi profili, della non corretta composizione della commissione esaminatrice per ciò che concerne in particolare la nomina del dott. Gilberto Pucci quale membro competente in merito alla disciplina di Lingua Inglese ed Informatica.
Tale nomina difetterebbe, secondo la tesi di parte istante, della necessaria conoscenza tecnica dimostrata dal possesso di appositi titoli di studio che invece nel caso di specie sarebbero mancanti. Nel contempo si sostiene che a tale carenza si sarebbe potuto ovviare attraverso la previsione di membri aggregati con spiccate e qualificate competenze nelle materie dell’informatica e della lingua inglese.
L’argomento non ha pregio poiché le suddette materie, nell’ambito della procedura concorsuale in esame, hanno una valenza relativa poiché di esse il bando richiede in sede di svolgimento della prova orale soltanto delle nozioni, quindi presuppone l’accertamento di una conoscenza in capo ai candidati di primo livello.
Ciò implica non solo che sarebbe del tutto eccessivo richiedere la previsione di membri aggregati, ma che la presenza nella stessa commissione esaminatrice del dott. Pucci – particolarmente preparato, secondo quanto dichiarato dall’Amministrazione (e non smentito dal ricorrente), sia in informatica, sia nelle lingua inglese – è del tutto coerente e proporzionata al livello di conoscenza richiesta ai singoli candidati.
Con il secondo motivo di gravame la parte istante prospetta dei vizi rilevanti che riguardano la valutazione della prima e della seconda prova scritta.
La prima prova della procedura concorsuale si è svolta in data 5.6.2008 in forma di test preselettivo, con assegnazione ai candidati di domande a risposte multiple predeterminate di cui una sola esatta.
Dall’esame del relativo verbale della commissione esaminatrice si evince che la somministrazione dei predetti test è avvenuta senza la preventiva determinazione dei criteri matematici per l’attribuzione dei punteggi.
Ciò non ha – in concreto – disatteso il principio generale e costituzionalmente garantito di trasparenza dell’azione amministrativa, dato che ogni singolo candidato ha ricevuto dettagliate istruzioni con riguardo alle modalità di risposta ai singoli quesiti, ed è stato informato in ordine all’iter logico che la commissione avrebbe seguito nell’attribuzione dei punteggi.
Infatti, per la particolarità della prova selettiva somministrata – test a risposta multipla – il valutare la risposta errata con l’assegnazione di zero punti o con l’attribuzione al candidato di una penalità può non solo cambiare l’esito della stessa graduatoria di merito, ma anche influenzare in maniera determinante lo svolgimento della prova, atteso che il singolo candidato sarà più accorto nel rispondere alla singola domanda, laddove l’errore comporterà l’applicazione della penalità predeterminata.
Di tutto è stato dato atto nel prospetto di benvenuto consegnato ad ogni partecipante al momento dello svolgimento della prima prova.
La censura sopra descritta è, pertanto, infondata.
Per ciò che concerne lo svolgimento della seconda prova scritta il ricorrente lamenta l’assenza sull’elaborato di un giudizio sintetico esplicativo del voto numerico assegnato, e ciò anche in considerazione della mancata predeterminazione di criteri di valutazione delle prove.
La circostanza che dai verbali della commissione di concorso non emerga alcuna individuazione dei criteri di valutazione delle prove, integra una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere ad ogni procedura concorsuale, attesa la valenza imperativa dell’art. 12 d. P. R. 487/1994, che impone espressamente la previa fissazione di criteri di massima anche per la valutazione delle prove d’esame, sia scritte sia orali; infatti, il voto numerico integra di per sé la doverosa esternazione della motivazione del giudizio solo se trova fondamento in parametri predeterminati, dato che, in assenza dei medesimi, ogni valutazione risulterebbe arbitraria ed irrimediabilmente illegittima, anche in presenza di un eventuale giudizio sintetico od analitico di supporto al punteggio numerico attribuito (Cfr. TAR Campania, sede di Salerno, Sez. II, 13 settembre 2010 n. 11035 e TAR Lazio, sede di Roma, Sez. II, 15 luglio 2010 n. 26076).
Rileva infatti il Collegio, quanto alla predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali, che tale principio – ai sensi dell’art. 12 d.P.R. n. 487 del 1994 – deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che va ritenuta legittima la determinazione dei predetti criteri anche dopo l’effettuazione delle prove concorsuali, purché prima della loro concreta valutazione (in questo senso Cons. Stato, Sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4989).
Il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnicodiscrezionale della Commissione esaminatrice, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa di valutazione, assicura la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla Commissione e consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato, sempreché la Commissione abbia predisposto i criteri in base ai quali procedere alla valutazione delle prove (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27 agosto 2010 n. 5988).
Ne consegue, pertanto, che sotto tale aspetto il secondo motivo di gravame è fondato.
Per le ragioni sopra indicate il Collegio accoglie il ricorso ed annulla conseguentemente la graduatoria finale del concorso pubblico – per titoli ed esami – a 6 posti per istruttore tecnico, indetto dal Comune di XXX.
La particolarità della procedura concorsuale induce a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione Seconda Ter,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei termini di cui in motivazione.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

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