Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-01-2013) 22-03-2013, n. 13544

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Oristano ha disposto l’applicazione della misura cautelare della codice di in carcere nei confronti di C.A. e di quella degli arresti domiciliari nei confronti di G.I., in ordine ad alcune delle imputazioni rubricate, afferenti al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

2. L’appello proposto dal Procuratore della Repubblica è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale essendo stato trasmesso a mezzo di fax. Si e argomentato che, per costante giurisprudenza, tale strumento di comunicazione non è utilizzabile ai fini dell’impugnazione cautelare.

3. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica. Si argomenta che, pur essendo la giurisprudenza di legittimità consolidata nel senso voluto dal Tribunale, vi sono pronunzie che seppur isolate, possono condurre a diversa soluzione. Si fa riferimento alla giurisprudenza che ritiene applicabile l’art. 150 c.p.p., pure al P.M., oppure a tutte le parti del processo e che, quindi, consente l’utilizzazione del fax per le comunicazioni, anche alla stregua del novellato art. 148 c.p.p., comma 2. Una volta riconosciuta l’utilizzabilità generale di tale strumento, non vi è ragione per escluderne l’uso nell’ambito delle impugnazioni.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare ripetutamente che è inammissibile l’appello ex art. 310 c.p.p. proposto via fax, in quanto la disciplina delle impugnazioni delle misure cautelari prevede, a pena di inammissibilità, forme particolari, statuendo specificamente che l’appello deve essere presentato nella cancelleria del tribunale competente (art. 310 c.p.p., comma 2), con la conseguenza che non possono essere considerate ammissibili forme di presentazione dell’impugnazione diverse da quelle previste dalla legge (Sez. 6, 13 dicembre 2011, n. 6565; Sez. 5, 7 aprile 2005, n. 27589; in termini analoghi, Sez. 3, 14 giugno 2007, n. 33873).

In effetti, quale che sia l’ambito di applicazione della normativa sul fax, è dirimente che la dichiarazione d’impugnazione è un particolare atto a forma vincolata e pertanto le modalità di presentazione e ricezione della stessa costituiscono requisiti di forma che non ammettono equipollenti. L’inammissibilità è prevista espressamente dall’art 591 nel caso di violazione degli artt. 582 e 583; e tale disciplina è applicabile alle impugnazioni cautelari per effetto del rinvio di cui all’art. 309 c.p.p., comma 4 e art. 310 c.p.p., comma 2.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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