T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 19-01-2011, n. 496

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con il ricorso notificato il 16 settembre e depositato il 21 settembre 2010, il dott. A.G., primo ricercatore presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.) – Unità di ricerca per il vivaismo e la gestione del verde ambientale ed ornamentale partecipante alla selezione per soli titoli ai sensi dell’art. 15 del CCNL 20022005 per quattro posti di dirigente di ricerca di Primo livello da assegnare al Dipartimento biologia e produzioni vegetali (DPV), ha impugnato, perché lesivi del suo interesse ad un’utile collocazione nella graduatoria finale del concorso, la graduatoria medesima, pubblicata sul sito web dell’ente il 4 giugno 2010, il verbale della Commissione giudicatrice n. 3 dell’8 aprile 2010 e la allegata scheda di valutazione del ricorrente.

Il ricorrente ha indicato come motivi di impugnazione la violazione dei criteri di valutazione dei titoli ed eccesso di potere per errato computo del punteggio spettante, nonché, attraverso l’atto contenente motivi aggiunti, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del bando e del verbale n. 1 della commissione di esame e la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del CCNL e del DPR n. 171/1991.

Si sono costituiti in giudizio il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura ed il dott. De S. F.R..

Entrambi hanno contestato nel merito la fondatezza delle doglianze.

Con separato atto, notificato il 6 novembre e depositato il 15 novembre 2010, il De S. ha proposto ricorso incidentale, con cui non solo contesta la fondatezza delle doglianze relative alla mancata valutazione dell’attività di coordinamento di un progetto di ricerca, svolte dal ricorrente principale G., ma impugna la stessa valutazione della commissione di concorso nella parte in cui non avrebbe adeguatamente valutato le diverse nomine a componente di commissione giudicatrice, così attribuendo il punteggio di 0,40, anziché quello spettante, pari a 1,20.

All’udienza pubblica del 25 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Sia il ricorso principale che quello incidentale, per le ragioni che seguono, meritano di essere accolti.

Le doglianze del ricorrente e del controinterssato sono essenzialmente dirette a censurare la valutazione della commissione giudicatrice del concorso in questione, riguardo all’esperienza professionale dei candidati, in particolare per ciò che attiene la valutazione del curriculum vitae relativo all’attività istituzionale ed extraistituzionale con riferimento agli incarichi di "direttore di strutture, coordinamento di progetti, corsi di formazione con valutazione, nomine in commissioni e altro pertinente al settore".

Il ricorrente principale lamenta l’omessa ed errata valutazione di alcuni suoi titoli: incarichi di direzione di strutture di ricerca (primo motivo) e incarichi di coordinamento di progetti di ricerca (secondo motivo).

Con la prima doglianza, il ricorrente sostiene che sarebbe irragionevole ed immotivata la non valutazione completa degli incarichi di direzione da lui espletati, in particolare quello relativo all’Istituto sperimentale per la floricoltura di Sanremo (di cui alla nota 5 maggio 2004 del Dipartimento qualità dei prodotti agroalimentari e servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali) poiché quell’incarico non poteva coincidere od essere ricompreso nel più ampio incarico di direzione della Sezione di Pescia dell’Istituto sperimentale per la floricoltura dal luglio 1998 all’ottobre 2004, il quale ultimo avrebbe dato luogo, secondo la sua ricostruzione induttiva ed a posteriori, invece all’attribuzione di quattro punti complessivi ai fini della collocazione in graduatoria.

La corretta, distinta valutazione del titolo in questione avrebbe comportato – a dire del ricorrente – l’attribuzione di almeno un punto ulteriore, alla luce dei criteri fissati dalla commissione giudicatrice al punto 2a.2 del verbale n. 1.

Parimenti, per il ricorrente non è chiara la ragione della mancata valutazione dell’incarico temporaneo di direzione dell’Unità di ricerca per il vivaismo e la gestione del verde ambientale ed ornamentale del CRA. Anche tale titolo, infatti, avrebbe comportato l’attribuzione di almeno un ulteriore punto a suo vantaggio.

L’ente ritiene invece che la commissione giudicatrice del concorso abbia correttamente valutato i titoli e le pubblicazione del ricorrente.

Infatti, per ciò che concerne la valutazione dell’attività di direzione di strutture, la Commissione ha attribuito un punto per ogni anno o frazione di anno, fino ad un massimo di quattro punti, elevabili a sei nei casi di direzione di più strutture. Nel caso in questione il dott. G. esibisce un incarico di coordinamento della ricordata Sezione di Pescia, nonché l’incarico di coordinamento di attività di ricerca e del personale della stessa Sezione di Pescia, titoli che non sono di per sé valutabili come incarichi di direzione perché l’attribuzione dei relativi incarichi era riservata al Ministero delle politiche agricole e Forestali, da operare con un apposito provvedimento che però, nella specie, non risulta mai emanato. Ne consegue, sostiene l’ente, che gli incarichi che potevano essere valutati sarebbero stati soltanto tre (l’incarico di direttore dell’Istituto sperimentale per la floricultura di Sanremo dal 31 maggio 2004 al 31 novembre 2004, l’incarico di direttore dell’Istituto sperimentale per la Floricoltura, Sezione operativa di Pescia, dal 16 novembre 2004 al 2 agosto 2007 e l’incarico di Direzione dell’Unità di ricerca per il vivaismo e la gestione del verde ambientale ed ornamentale (CRAVIV) dal 3 agosto 2007 al 31 dicembre 2007). Ma questi tre incarichi sono stati computati complessivamente, dando luogo all’attribuzione di quattro punti per un periodo complessivo pari a quattro anni (invece di tre anni, sei mesi e diciannove giorni).

Il Collegio ritiene che l’assunto dell’ente non sia sufficiente per dimostrare esenti da vizi di legittimità l’attività della Commissione giudicatrice e per conseguenza gli atti impugnati.

L’attribuzione del punteggio complessivo è stato pregiudizievole per il ricorrente, ed ha derogato agli stessi criteri di massima che erano stati individuati dalla commissione.

Dal verbale n. 1 dell’attività della Commissione giudicatrice si evince infatti che riguardo all’attività istituzionale ed extraistituzionale per la direzione di strutture, sono conferiti al massimo sei punti: per ciascuna direzione al massimo quattro punti, per ogni anno o frazione di anno un punto.

La previsione, anche ad accedere alla tesi dell’ente di non considerare gli incarichi non effettivamente disposti dal Ministero, avrebbe in concreto comportato l’attribuzione di punti, rispettivamente, uno per il primo, tre per il secondo ed uno per il terzo: cioè l’attribuzione di cinque, anziché quattro punti complessivi.

Infatti, la valutazione dei titoli, come ricostruita dall’ente, appare poggiare su un elemento che in realtà non era stato previamente precisato dalla commissione giudicatrice: un periodo superiore a sei mesi di durata di ogni incarico.

In realtà, secondo i criteri determinati, una tale circostanza era rilevante solo per la valutazione dell’anzianità di servizio, ma non per la valutazione dell’attività istituzionale di direzione.

D’altronde, la tesi dell’ente non appare condivisibile anche per una ragione logica. L’esperienza professionale, indicata al punto 2a.2) del verbale, appare valutata in maniera disancorata dalla durata, distinguendo i titoli solo in ragione delle strutture presso le quali è stata svolta l’attività di direzione.

Infatti, è sufficiente notare che un singolo incarico può dar luogo al massimo all’attribuzione di quattro punti pur se di durata superiore ai quattro anni. Ciò comporta per converso che una frazione di un anno può dar luogo all’attribuzione di un punto anche se l’incarico è di durata inferiore ai sei mesi, atteso che nel fissare i criteri la commissione giudicatrice ha ritenuto di non vincolarsi nell’assegnazione del punteggio.

Da queste considerazioni discende la fondatezza del primo motivo di ricorso, che è anche prevalente ed assorbente rispetto agli altri.

Infatti, esse determinano uno spostamento del ricorrente nella graduatoria, collocandolo nell’ambito dei vincitori, atteso che il divario tra il G. ed i candidati utilmente collocati in graduatoria è soltanto di punti 0,40, mentre al G. stesso, nell’ipotesi meno favorevole, verrebbe quantomeno assegnato un punteggio ulteriore di un punto.

La fondatezza del primo motivo del ricorso principale induce, altresì, il Collegio ad esaminare le censure prospettate dal controinteressato nel ricorso incidentale in merito alla valutazione dei suoi titoli da parte della medesima Commissione giudicatrice, poiché per effetto dell’accoglimento del gravame principale il De S. risulterebbe escluso dall’elenco dei vincitori del concorso essendo in tale contesto l’ultimo, con punti 58,80, a pari merito con il dott. N. A..

Con il secondo motivo di ricorso incidentale il De S. lamenta l’erroneità dell’attribuzione del punteggio spettante per le nomine a componente di commissioni.

Tale doglianza è fondata.

Risulta dagli atti che il ricorrente incidentale ha dichiarato di aver partecipato a ben dodici commissioni, l’una distinta dall’altra, ma raggruppate per tipologie o categorie in quattro gruppi. Il che avrebbe indotto in errore la Commissione giudicatrice che ha assegnato al De S. punti 0,40, come se si trattasse soltanto di quattro partecipazioni a commissioni, anziché il maggior punteggio pari a 1,20, che sarebbe invece spettato tenuto conto che ogni partecipazione a commissioni – alla luce dei criteri predeterminati e formalizzati al punto 2a.2 del verbale n. 1 sopra indicato – comporta l’attribuzione di almeno punti 0,10.

Tale differenza di punteggio è determinante. Infatti il De S., per effetto della rideterminazione del punteggio, non verrebbe più a trovarsi a pari punti con il candidato A., ma in posizione antecedente. Con la conseguenza che egli non potrebbe essere più leso dall’accoglimento del ricorso principale proposto dal Grassetti, in ragione della diversa sua collocazione in graduatoria.

Per tutte le ragioni espresse, il Collegio accoglie sia il ricorso principale che quello incidentale ed annulla la graduatoria finale del concorso a quattro posti di dirigente di ricerca del Primo livello presso il Dipartimento biologia e produzioni vegetali del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, nel limite dell’interesse del ricorrente principale e del ricorrente incidentale.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,

Sezione Seconda Ter,

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie ed accoglie contestualmente il ricorso incidentale e per l’effetto annulla la summenzionata graduatoria finale nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere, Estensore

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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