Cass. civ. Sez. II, Ord., 27-07-2012, n. 13510

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con atto notificato il 9 dicembre 2010, L. A. ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza non definitiva resa dalla Corte d’appello di Venezia il 17 dicembre 2008 e quella definitiva del 6 aprile 2010 (n. 788/10); considerato che soltanto l’intimata R.E. si è costituita con controricorso;

rilevato che con atto del 10 aprile 2012, depositato all’odierna udienza, il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente e gli intimati hanno accettato la rinuncia e che i difensori delle parti hanno sottoscritto l’atto, confermando la richiesta di compensazione delle spese di lite;

Visto l’art. 390 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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