T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 19-01-2011, n. 495

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con il ricorso, notificato il 4 luglio 2008 e depositato il successivo 7 luglio, gli interessati, in qualità di operatori del circuito librario previsto dall’art. 6, comma 4, della deliberazione del Consiglio Comunale 1 febbraio 1996, n. 7 (cd. "Arcipelago delle Parole), hanno impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe perché lesivo del loro interesse connesso al mantenimento dell’originario modulo organizzativo.

Al riguardo, i medesimi hanno prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma con una semplice memoria formale.

Nella Camera di Consiglio del 24 luglio 2008 con ordinanza n. 3799 questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

All’udienza del 25 novembre 2010 la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

Attraverso l’emanazione di un’ordinanza collegiale istruttoria (n. 1259 del 2010) il Collegio ha chiesto l’acquisizione di almeno due delibere, tra cui in particolare la deliberazione del Consiglio Regionale del 19 febbraio 2003 n. 139, nonché eventuali ulteriori documentati chiarimenti anche in merito all’adozione da parte del Comune di Roma di provvedimenti successivi alla delibera istitutiva della fiera del libro in contestazione.

L’amministrazione intimata si è limitata a fornire unicamente la documentazione espressamente richiesta.

Sulla base della stessa ed unitamente a quella depositata dal ricorrente il Collegio è in grado di definire nel merito la controversia.

Con il primo motivo di doglianza le parti istanti sostengono che il Commissario straordinario, in aperta violazione dell’art. 6, comma 4, della deliberazione del Consiglio Comunale 1.2.1996 n. 7, abbia ritenuto ormai concluso e non più prorogabile il circuito librario istituito dal Comune di Roma con delibera di Giunta del 27 giugno 1997 n. 2522 e denominato "Arcipelago delle Parole".

Al riguardo, è necessario precisare in fatto che all’originario modulo organizzativo – il quale comportava l’assegnazione dei posteggi del Circuito librario per 45 giorni consecutivi e per 6 volte l’anno ai titolari di autorizzazione per la vendita su aree pubbliche di cui all’art. 2, comma 4, della legge n. 112/91 rilasciata dalla Regione Lazio, che ne avessero fatto richiesta dal 2 al 30 novembre dell’anno precedente – sono state nel tempo apportate varie aggiunte e/o modificazioni con il dichiarato intento di assicurare un più stabile assetto del Circuito librario, ma senza dimenticare di sottolineare che l’iniziativa intrapresa aveva la natura sperimentale e temporanea (vedasi in particolare la delibera di Giunta del 16 gennaio 2001 o la determinazione dirigenziale n.1173 del 28.9.2001).

A seguito della deliberazione del Consiglio Regionale del 19 febbraio 2003 n. 139, contenente l’adozione del Documento Programmatico per il Commercio su aree Pubbliche in applicazione espressa dell’art. 33 della L.R. Lazio 18.11.1999 n. 33, l’intera disciplina del commercio su aree pubbliche comunque denominato doveva essere adattata al predetto atto programmatico della Regione Lazio.

Tale documento ha avuto la finalità di definire i criteri generali per l’individuazione delle aree da destinare all’esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento alle diverse tipologie dei mercati, delle fiere e per lo svolgimento delle attività in forma itinerante.

Stante l’efficacia del predetto atto programmatico è venuta meno la possibilità di mantenere in vita una forma sperimentale di attività commerciale su aree pubbliche, che nell’ambito della delibera del Consiglio regionale n. 139 del 2003 può essere senz’altro accostata all’attività delle fiere specializzate, alle quali possono partecipare i titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale, diversamente da quanto prevedeva la deliberazione di Giunta Comunale istitutiva del Circuito librario "Arcipelago delle Parole" (n. 3221 del 27.6.1997) la quale ammetteva la partecipazione dei soli titolari di autorizzazione per la vendita su aree pubbliche di cui all’art. 2, comma 4, della legge n. 112/91 rilasciata dalla Regione Lazio.

In tale quadro normativo si colloca la deliberazione n. 46 del 24 aprile 2008 del Commissario Straordinario di Roma coi i poteri della Giunta Comunale che ha in concreto sostituito il previgente modello organizzativo con l’istituzione della Fiera Locale, specializzata e ricorrente del libro che risulta essere nel suo complesso aderente agli indirizzi programmatici indicati dalla Regione Lazio.

Gli argomenti desumibili dal contenuto degli atti generali emessi dall’Amministrazione comunale e da quella Regionale inducono a ritenere che le censure di cui al primo motivo di doglianza siano del tutto infondate.

Con la seconda doglianza le parti istanti hanno prospettato la violazione dell’art. (rectius punto) 7 della delibera del Consiglio Regionale n. 139 del 2003, nella parte in cui la delibera commissariale impugnata ha omesso di individuare sia le 32 postazioni di cui si doveva comporre la nuova manifestazione fieristica, sia i relativi criteri di assegnazione.

La citata delibera regionale, laddove precisa i criteri per l’istituzione, l’ampliamento e la modifica tipologica e la soppressione delle fiere (punto 7.1, comma 1), dispone testualmente che "le caratteristiche tipologiche delle fiere devono essere espressamente indicate nei provvedimenti istitutivi, unitamente all’individuazione dell’area, al numero dei posteggi ed ai criteri di assegnazione degli stessi".

Rispetto alla predetta prescrizione di massima la deliberazione n. 46 del 24 aprile 2008 risulta essere effettivamente carente poiché non solo non indica la localizzazione dell’area, ma non predetermina affatto i criteri per l’assegnazione dei posteggi, finendo in tal modo per sostituire un modello organizzativo, sia pure transitorio ma già collaudato, con un altro a contenuto indefinito ed allo stato ancora da definire.

Allo stesso modo risulta fondata le terza doglianza con cui si contesta la scelta dell’Amministrazione comunale di istituire dei posteggi pubblici a rotazione.

La previsione di tale criterio, pur avendo in sé uno scopo equitativo, si pone in contrasto con il dettato del punto 7.2 della delibera regionale n. 139 del 2003, laddove è prescritto che i posteggi vengono assegnati ai richiedenti prescelti secondo determinati criteri per un periodo non inferiore ai tre anni sulla base di una determinata graduatoria.

Non risulta essere condivisibile l’ultimo motivo di gravame con cui si contesta la previsione nella delibera commissariale del Comune di Roma della sola possibilità di assegnare una postazione ad ogni singolo operatore previsto utilmente in graduatoria, escludendo nel contempo che gli stessi possano costituirsi in società di persone.

La scelta può essere giustificata con l’intento di evitare che si creino nell’ambito della manifestazione fieristica delle situazioni dominanti che alterino la libera concorrenza e la pari condizione di ogni partecipante, che come ditta in via preventiva potrà anche presentarsi come società, ma non potrà associarsi, successivamente all’assegnazione, con più assegnatari.

Per tutte le ragioni espresse, il Collegio accoglie il ricorso e conseguentemente annulla la deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Roma n. 46 del 24 aprile 2008 per i precisati contrasti con la delibera del Consiglio Regionale del Lazio del 19 febbraio 2003 n. 139.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,

Sezione Seconda Ter,

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei modi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Roma resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) a favore delle parti ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere, Estensore

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
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