Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-01-2013) 22-03-2013, n. 13528

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Aosta ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. B. La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Torino che ha ridotto la pena.

2. Ricorre per cassazione l’imputato.

2.1 Si espone che, alla stregua della disciplina comunitaria, la casa produttrice di alcoltest è tenuta a dare comunicazione della regolamentazione tecnica relativa agli apparati. L’inosservanza di tale prescrizione inficia la misurazione.

2.2 Si lamenta altresì la mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. La questione della pena era stata dedotta in appello ed erano quindi le condizioni per disporre anche d’ufficio indicata sostituzione.

2.3 Si deduce infine l’intervenuta prescrizione del reato, che risale al (OMISSIS).

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Per ciò che attiene all’apparato di misurazione la pronunzia reca ampia ed appropriata motivazione. Si argomenta che non si riscontra l’ipotizzata violazione della disciplina comunitaria afferente alla comunicazione della regolamentazione tecnica degli etilometri e che in ogni caso, ove si volesse ritenere esistente tale irregolarità, essa non avrebbe l’effetto di rendere invalida la misurazione, come ritenuto dalla Corte di giustizia Europea. Tale argomentato apprezzamento, immune da vizi logici, non trova una puntuale confutazione nel gravame.

3.2 Quanto alla pena, la pronunzia ravvisa l’opportunità di operare una diminuzione, sebbene si sia quasi al limite della soglia pertinente alla fattispecie contestata; e considera altresì che l’imputato ha un precedente specifico che impedisce anche il riconoscimento delle attenuanti generiche. Tale motivato apprezzamento, che inquadra il fatto e la personalità dell’imputato, reca una implicita ma chiara valutazione in ordine all’impossibilità di dar corso alla sostituzione della pena detentiva.

3.3 Infine, per ciò che attiene alla prescrizione, è agevole considerare che dall’epoca del fatto ((OMISSIS)) non è per nulla decorso il termine prescrizionale massimo di cinque anni.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *