Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-01-2013) 22-03-2013, n. 13527

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Cremona ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di lesioni colpose in danno di Z.M.; e lo ha altresì condannato, in solido con il responsabile civile, al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Brescia.

Secondo quanto ritenuto dei giudici di merito l’imputato, medico oculista in servizio presso l’ospedale di (OMISSIS), visitava il paziente affetto dalla ritenzione in un occhio di un corpo estraneo costituito da un frammento metallico. Egli trascurava colpevolmente di cogliere d’urgenza dell’intervento per la rimozione del frammento, anche quando, nel corso della notte le condizioni si aggravavano con l’insorgenza di una grave patologia infiammatoria; e trascurava pure di adottare con immediatezza adeguata terapia antibiotica.

L’aggravarsi della patologia infiammatoria ed il mancato tempestivo invio presso una struttura sanitaria dotata un qualificato reparto per l’esecuzione dell’intervento comportarono la compromissione della condizione dell’occhio e la tardività dell’atto chirurgico; con la conseguenza che si determinava la necessità di ablazione del bulbo oculare. Tale esito estremo sarebbe stato evitato da un intervento tempestivo.

2. Ha presentato ricorso per cassazione l’imputato. Si deduce vizio della motivazione e violazione di legge. Si argomenta che il giudice di merito ha completamente trascurato alcune emergenze altamente significative. L’imputato era un giovane oculista con limitata esperienza e non era abilitato alla pratica chirurgica. Il primario si era allontanato per il fine settimana, recandosi in una località di vacanza distante circa tre ore di macchina da (OMISSIS) e lasciando il reparto privo di personale abilitato alla pratica chirurgica. La decisione di operare il paziente o di trasferirlo altrove competeva al primario, che avrebbe dovuto alternativamente recarsi in (OMISSIS) con immediatezza o disporre il trasferimento in altro nosocomio. La indubbia responsabilità del primario esclude che possa essere mosso l’addebito omissivo al ricorrente. Si è pure trascurato che l’infiammazione contestata si è verificata a (OMISSIS), dopo il ricovero presso l’Ospedale di quella città. In sostanza la colpa è stata ritenuta addebitando il mancato esercizio di poteri e facoltà che l’imputato non aveva.

2.1 Successivamente, la persona offesa ha rimesso la querela. La remissione è stata accettata. Trattandosi di reato precedibile ad iniziativa di parte, la remissione, ritualmente espressa ed accettata, ne determina l’estinzione. Nè, alla luce della valutazioni espresse nelle pronunzie di merito di cui si è sopra dato succintamente conto, vi sono le condizioni di evidenza della prova per l’adozione di pronunzia liberatoria nel merito ai sensi dell’art. 129. Va dunque emessa sentenza di annullamento senza rinvio. Il querelato va condannato al pagamento delle spese processuali, come per legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per remissione di querela; e condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013
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