Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-07-2012, n. 13506

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. – Con ricorso ex art. 1168 cod. civ. M.G. chiedeva di essere reintegrato nel possesso di un immobile in Roma, del quale asseriva di essere stato violentemente spogliato a mezzo dell’ufficiale giudiziario.

Con ordinanza in data 23 novembre 2007 il Tribunale di Roma rigettava l’istanza di reintegra.

2. – M.G. proponeva reclamo, che veniva rigettato dal Tribunale di Roma con provvedimento formalmente qualificato come ordinanza in data 14 marzo 2008. Rilevò il Tribunale che la parte reclamante si doleva dell’invalidità ed inefficacia del titolo esecutivo sulla cui base C.A., quale aggiudicataria all’asta immobiliare, sarebbe stata immessa nel possesso del compendio immobiliare ad opera dell’ufficiale giudiziario.

L’invalidità sarebbe conseguita al difetto di costituzione del giudice, atteso che solo l’organo collegiale con sentenza avrebbe potuto disporre il trasferimento immobiliare, e non il giudice istruttore, come nel caso di specie.

A prescindere dalla fondatezza di tale doglianza, evidenziò il Tribunale che tale motivo di reclamo non può trovare ingresso nel procedimento possessorio. Infatti, l’invalidità del titolo esecutivo da luogo unicamente ad una opposizione alla esecuzione o agli atti esecutivi: dunque il M. avrebbe dovuto adire sul punto il giudice dell’esecuzione per ottenere tutela.

Inoltre, l’inefficacia del titolo, a dire del ricorrente erroneamente formatosi nei suoi confronti in quanto proprietario a titolo originario per intervenuta usucapione, avrebbe potuto essere fatta valere unicamente con l’opposizione all’esecuzione. Infatti, qualora la parte esecutata contesti il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata, può agire in giudizio ex art. 615 cod. proc. civ., al fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione medesima. Pertanto, in quella sede non potevano essere fatte valere le doglianze relative alla inefficacia e all’invalidità del decreto di trasferimento dell’immobile. A ciò conseguiva la non configurabilità dello spoglio a mezzo dell’ufficiale giudiziario, che presuppone che il titolo in forza del quale si procede non abbia efficacia contro il possessore e che l’intervento dell’ufficiale giudiziario sia stato dolosamente provocato da colui che ha richiesto l’esecuzione sollecitando in mala fede l’intervento dell’ufficiale giudiziario.

3. – Per la cassazione di tale decisione ricorre M.G. sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso C. A.. Il M. ha anche depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1.1. – Il ricorso è inammissibile.

1.2. – Esso si dirige nei confronti del provvedimento, formalmente qualificato ordinanza, con il quale il Tribunale di Roma ha rigettato il reclamo del M. avverso il mancato accoglimento della sua istanza di reintegra nel possesso dell’immobile in questione.

Al riguardo, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto avverso l’ordinanza adottata dal tribunale, ai sensi dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ., in sede di reclamo avverso un provvedimento interdittale in materia possessoria, trattandosi di pronuncia priva dei caratteri di decisorietà e definitività, atteso che essa è destinata a perdere efficacia a seguito della decisione di merito ed è quindi inidonea a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato (v., tra le altre, Cass., sent. n. 3388 del 2002, ord. n. 8446 del 2006). Nè rileva, come osservato dalla controricorrente, che nella specie l’ordinanza non abbia disposto nulla per il prosieguo del giudizio, in quanto l’art. 703 cod. proc. civ., a seguito della modifica di cui alla L. n. 80 del 2005, prevede che il tribunale provveda sulla prosecuzione del giudizio se richiesto da una delle parti nel termine ivi previsto.

2. – Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono, in ossequio al criterio della soccombenza, essere poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012
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