Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-07-2012, n. 13505

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata:
Con sentenza depositata il 31 gennaio 2006, la CTR-Lombardia, sez. Broscia, ha accolto l’appello proposto dalla Soc. XXX nei confronti dell’Agenzia delle entrate, annullando l’atto di contestazione irrogante sanzioni per l’omessa emissione di autofattura relativa ad acquisti intracomunitari e conseguente ritardata registrazione delle fatture ricevute dal fornitore.
Ila motivato la decisione ritenendo che le violazioni fossero state correttamente definite dalla contribuente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 8.
Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico mezzo (art. 360 c.p.c., n. 3; L. n. 289 del 2002, art.8), l’Agenzia delle entrate; la contribuente resiste con controricorso.
Preliminarmente, in rito, va disattesa l’eccezione preliminare d’inammissibilità del ricorso per inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c., atteso che tale disposizione è vigente per le sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006 (ed è abrogato per le sentenze pubblicate dal 4 luglio 2009).
Pregiudizialmente, nel merito, va rilevato che la sentenza della Corte di giustizia Ce 17 luglio 2008, in causa C-132/06, ha stabilito che la misura condonistica introdotta dalla L. n. 289 del 2002, art. 8 contrasta con gli obblighi di cui agli artt. 2 e 22 della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388 Cee, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’Iva. Il che esclude "in radice" la dibattuta operatività della definizione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 8 delle sanzioni controverse nella specie.
Ciò, comporta che, pronunziando sul ricorso dell’Agenzia, la sentenza d’appello – fondata sull’operatività della L. n. 289 del 2002, art. 8 – debba essere cassata senza rinvio con rigetto nel merito della domanda introduttiva, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, mentre, nell’evolversi della giurisprudenza comunitaria in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dei gradi merito.
P.Q.M.
La Corte pronunziando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e rigetta la domanda introduttiva della parte contribuente, che condanna alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5000 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

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