Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-01-2013) 22-03-2013, n. 13523

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1 Il Tribunale di Milano ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 81 cod. pen. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. La pronunzia stata confermata dalla Corte d’appello di Milano.
2. Ricorrono per cassazione i difensori dell’imputato con distinti documenti.
L’Avv. E. espone due motivi.
2.1 Con il primo motivo si lamenta che senza ragione si è omesso di dare corso all’integrazione probatoria che avrebbe consentito di individuare la persona che aveva preso in locazione l’immobile cui si riferiscono gli illeciti; e così di identificare l’autore delle telefonate attribuite al ricorrente.
2.2 Con il secondo motivo si espone che parimenti senza ragione sono state escluse le attenuanti generiche, trascurando la giovane età, l’incensuratezza, il breve periodo in cui i fatti sono stati commessi. Tali aspetti della vicenda avrebbero anche dovuto indurre a moderare la pena.
3. L’Avv. M. deduce tre motivi.
3.1 Con il primo motivo si espone che le dichiarazioni rese dall’imputato alla polizia giudiziaria nel corso della perquisizione, in assenza del difensore, ed afferenti alla detenzione di una scheda telefonica rinvenuta nell’abitazione non erano utilizzabili neppure nel giudizio abbreviato, trattandosi di "nullità patologica".
3.2 Con il secondo motivo si lamenta che la pronunzia non ha acquisito alcun elemento di giudizio certo in ordine alt traffico della sostanza stupefacente. Il contratto di locazione dell’alloggio è stato stipulato da altra persona che ha successivamente comunicato la variazione del numero di telefono cellulare. La circostanza che nel corso della perquisizione sia stata rinvenuta la scheda afferente alla detta seconda utenza, di cui asseritamene il ricorrente avrebbe dichiarato la detenzione, non scioglie per nulla il nodo sulla responsabilità. Infatti non è stato per nulla dimostrato che le utenze in questione siano state utilizzate per le comunicazioni afferenti alla droga proprio dall’imputato; tanto più che nell’alloggio è stata rinvenuta anche altra persona e che, soprattutto, non è stato reperito alcun oggetto personale dal quale poter inferire la reale disponibilità ed utilizzazione dell’abitazione. Si richiedeva, dunque, come prova assolutamente necessaria, una perizia fonica che il giudice di merito ha senza alcuna ragione rifiutato. Si aggiunge che la difesa aveva in animo di dimostrare l’estraneità ai fatti attraverso la deposizione del titolare dell’agenzia che ebbe a stipulare il contratto, tanto che è stata avanzata richiesta di abbreviato condizionato all’esame di tale teste. La morte dell’agente ha impedito l’acquisizione di tale prova:
ragione in più per disporre la perizia. Al riguardo la Corte ha mancato di offrire adeguata motivazione.
3.3 Con l’ultimo motivo si censura la motivazione per ciò che attiene al diniego delle attenuanti ed all’entità della pena, con argomentazioni non dissimili da quelle proposte dall’altro difensore.
4. I ricorsi sono fondati.
La sentenza argomenta per dimostrare la responsabilità e l’irrilevanza dell’integrazione probatoria richiesta, che avrebbe consentito di appurare un fatto già noto; e cioè la stipula del contratto di locazione dell’ immobile utilizzato dallo spacciatore ad opera di persona diversa dal ricorrente. Peraltro, la paternità degli illeciti e la disponibilità dell’alloggio vengono desunte da indizi, che vengono ritenuti significativi, tra i quali campeggia il rinvenimento delle due schede telefoniche indicate dall’utilizzatore dell’alloggio ed usate dall’autore delle telefonate con gli acquirenti della droga. D’altra parte, sì assume ancora, lo straniero ha ammesso di avere la disponibilità di una delle due utenze cellulari. E tale dichiarazione è utilizzabile nel giudizio abbreviato.
Tale valutazione è censurabile. E’ ben vero che la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte ha ravvisato, condivisibilmente, che le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nel giudizio abbreviato.
Tuttavia, nel caso di specie assume decisivo rilievo che le stesse dichiarazioni non sono state formalmente recepite in alcun atto, ma sono solo vagamente evocate, per quanto è dato d’intendere, nell’informativa di reato. Orbene, l’assenza di alcuna formalizzazione, documentazione, delle dette dichiarazioni non consente di acquisire alcuna prova certa in ordine al loro contenuto ed alla loro provenienza.
Per l’effetto assume dirimente rilievo l’ingiustificato rifiuto di integrazione probatoria, e segnatamente di perizia fonica. La motivazione della Corte in ordine all’inutilità di alcun approfondimento probatorio appare carente e logicamente censurabile, tanto più alla luce della inesistenza di dichiarazioni dell’imputato affidabilmente documentate. Invero, la riferibilità al ricorrente delle conversazioni registrate ed afferenti al traffico di droga viene desunta da argomenti che appaiono per nulla concludenti: in effetti l’unico dato oggettivo è costituito, allo stato, dalla presenza in casa, senza peraltro che si faccia alcun riferimento a circostanze dalle quali si possa inferire la reale disponibilità dell’alloggio. In ogni caso, il punto chiave, dirimente, attiene alla sicura identificazione dell’interlocutore delle telefonate che, allo stato non risulta dimostrata in modo logicamente tranquillante. Si impone, dunque, una nuova valutazione del materiale probatorio anche ai fini dell’integrazione probatoria necessaria per sciogliere il decisivo dubbio di cui si è detto. La sentenza va quindi annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013

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