T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 19-01-2011, n. 506

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti, dipendenti della Regione, si dolgono della posizione rivestita nella graduatoria finale redatta all’esito della selezione per l’accesso alla II° qualifica dirigenziale di cui al 4° comma della legge regionale n.27/1984.

Al riguardo deducono profili di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando in particolare la deteriore la valutazione dei titoli di servizio.

Il Ministero intimato si è costituito in giudizio ed ha resistito al ricorso a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Con ordinanza n. 1202/2010 questa Sezione ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei dipendenti inclusi nella graduatoria definitiva approvata; peraltro nessuna delle parti ha provveduto alla detta integrazione.

Alla pubblica udienza del 17 novembre 2010 la causa è stata introitata per la decisione.

La mancata ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio non consente la prosecuzione del processo, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

A conferma di ciò con memoria depositata il 21.9.2010 il legale di parte ha manifestato comunque il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

Stante quanto sopra il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile.

Sussistono i motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Laziosede di Roma, sez II quater

DICHIARA IMPROCEDIBILE

nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe n.9815/2008.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente, Estensore

Umberto Realfonzo, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere
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