Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-07-2012, n. 13501

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Svolgimento del processo
01. Con apposito avviso il Fisco rettificava la dichiarazione IVA della Soc. XXXper l’anno d’imposta 1995. Il ricorso della contribuente, che adduceva l’esattezza del ricarico medio reale del 5% circa e l’erroneità del ricarico presuntivo del 15%, era accolto dalla CTP-Milano con sentenza del 26 giugno 2001, confermata in appello giusta pronunzia del 19 ottobre 2005.
02. La CTR-Lombardia motivava la sua decisione, denunciando l’arbitrarietà dell’operato estimativo dell’amministrazione appellante, che, senza alcun apparato giustificativo, aveva determinato il ricarico del 15% semplicemente riducendo quello del 56% per i "cascami ferrosi".
03. Inoltre, rilevava che l’ufficio accertatore aveva messo a confronto valori disomogenei, sia con riferimento ai costi inglobati negli acquisti sia riguardo ai diversi regimi IVA ai quali erano sottoposte le varie merci 04. Indi, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della Soc. Giuseppe Spelta, con atto notificato presso il suo difensore in data 4-12 dicembre 2006. Il curatore del fallimento della Soc. XXXsi è costituito con controricorso.
Motivi della decisione
05. La curatela controricorrente – premesso che il fallimento della Soc. XXXpur intervenuto nel 2003 e non era stato mai stato dichiarato nel processo tributario d’appello – eccepisce la inammissibilità del ricorso per cassazione, atteso che esso doveva essere notificato al curatore fallimentare giammai all’originario difensore della società, il cui mandato si era oramai estinto per effetto di un evento la cui conoscibilità era agevole per la ricorrente. Rileva, inoltre, che la costituzione in cassazione non era sanante, essendo posteriore al termine di cui all’art. 327 c.p.c..
06. L’eccezione non è fondata, perchè la notifica dell’atto di appello, fatta presso il difensore della contribuente "in bonis", anzichè nei confronti del curatore del suo fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la società fallita, e di conseguenza l’avvenuta costituzione del fallimento ha efficacia sanante "ex tunc" (C. 7252/06), impedendo detta costituzione sempre e comunque l’inammissibilità per tardivita del gravame, nel caso dei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, cui si applica l’art. 164 c.p.c., comma 3, come novellato dalla L. 26 novembre 1991, n. 353, art. 9 (C. 8177/11).
07. Passando all’esame dell’unico motivo del ricorso erariale, esso è diretto a denunciare vizio d’insufficiente o contraddittoria motivazione.
08. La ricorrente fondatamente censura la sentenza d’appello sotto il profilo della congruità del giudizio negativamente espresso sulla motivazione dell’avviso di rettifica, con riferimento in generale alla metodologia ricostruttiva adottata dal Fisco e in particolare alla determinazione erariale del ricarico nella misura del 15%, rispetto a quella del 5% circa indicata dalla contribuente.
09. In effetti, è palese l’assenza assoluta di ogni risposta al rilievo sul quale si fondava la rettifica dell’Ufficio, cioè quello che, sommando le giacenze iniziali e gli acquisti e sottraendo le vendite e le giacenze finali, veniva mancare qualsiasi copertura contabile.
10. Inoltre, essendo controversa la misura del ricarico, il giudice d’appello non ha adeguatamente valutato, sul piano logico e circostanziale, il fatto che nell’avviso di rettifica il procedimento seguito dall’Ufficio era stato chiarito "…applicando a questo importo un esiguo ricarico, in via del tutto prudenziale del 15%…".
11. Invero, il giudice d’appello non ha colto il senso dell’impugnazione nel punto in cui essa afferma: "il ricarico contabilmente ed indubitabilmente esiste sulla vendita di cascami ferrosi non soggetti ad imposta, rivela, analogamente e questo avverbio sta a indicare che il richiamo a quei materiali era stato fatto non come base di determinazione della percentuale per gli altri, ma solo per far rilevare che un ricarico doveva esserci, come nella cessione dei beni destinati alla rivendita e, quindi, regolarmente soggetti a tributo, non possa essere disattesa l’esistenza di una percentuale di ricarico, determinato, peraltro, unicamente quindi non utilizzando la percentuale del 56% per gli altri materiali in via prudenziale del tutto ammissibile, nella stimata misura del 15%, in relazione alla entità della movimentazione dei beni" (cfr. ricorso).
12. Infine, è esatto l’ulteriore rilievo in ordine al fatto che il giudice d’appello non ha spiegato affatto nè le ragioni dell’addebito mosso all’Ufficio per aver, a suo dire, raffrontato valori disomogenei, nè il perchè fosse accettabile l’esiguo ricarico del 5% circa indicato dalla controparte e non quello prudenziale del 15% stimato dal Fisco.
13. Il mezzo è, dunque, da accogliere, avendo il giudice d’appello omesso di portare la sua argomentata attenzione sui passi salienti e decisivi dell’atto di rettifica.
14. Sicchè la negativa valutazione resta completamente avulsa dal contesto dell’atto impositivo e dal contenuto del gravame erariale, così come del tutto insondabile resta la "ratio" giustificativa globale della decisione d’appello.
15. Dunque, le poche righe di motivazione, rinviante e adesiva all’operato del primo giudice, rendono la stessa puramente figurativa, sostanzialmente apparente e praticamente mancante. Deve, infatti, essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di sostanziale adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione d’infondatezza dei motivi di gravame (C. 15843/08).
16. Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza d’appello va cassata con rinvio, per nuovo esame, alla CTR competente che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR – Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

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