Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-01-2013) 18-03-2013, n. 12590 Motivi di ricorso

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale del Riesame di Venezia, con ordinanza 22 giugno 2012, ha rigettato l’impugnazione proposta da M.C. avverso il decreto di convalida del sequestro di ricambi ed accessori per aspirapolvere e motori elettrici con pretesi marchi contraffatti, emesso dal P.M. presso il Tribunale di Venezia il 26 maggio 2012.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, lamentando una violazione di legge nascente dalla mancanza di motivazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Come ribadito dallo stesso ricorrente, il ricorso per cassazione, contro ordinanze emesse in materia di misure cautelari reali, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice; in altri termini, il vizio di mancanza di motivazione ricorre non soltanto quando vi sia un difetto grafico della motivazione, ma anche quando le argomentazioni addotte dal Giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (v. a partire da Cass. Sez. Un. 28 gennaio 2004 n. 5876 e a Sezioni semplici Cass. Sez. 6 17 giugno 2009 n. 35918 e Cass. Sez. 5 13 ottobre 2009 n. 43068).

Nella specie, di converso, il provvedimento impugnato non solo è dotato di congrua e logica motivazione ma ha, altresì, risposto alle specifiche doglianze dell’odierno ricorrente per cui non può essere tacciato di illegittimità alcuna.

Il fatto che nell’impugnata ordinanza si siano seguite tesi diverse da quelle sostenute dalla difesa non vuoi dire che le stesse possano dar vita al dedotto vizio di violazione di legge per carenza di motivazione.

La decisione di merito non è, poi, tenuta a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass. Sez. 4 13 maggio 2011 n. 26660).

L’impugnata decisione da, inoltre, conto sia della sussistenza del fumus boni iuris dei contestati reati sia delle finalità proprie del sequestro, per cui neppure sotto tali punti di vista può essere tacciata della dedotta illegittimità (v. Cass. Sez. 5 7 ottobre 2010 n. 1769 e Sez. 2 18 settembre 2012 n. 39138).

3. Dal rigetto del ricorso deriva, per concludere, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2013
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