Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-01-2013) 18-03-2013, n. 12589 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 24 luglio 2012, ha parzialmente rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di T.P., indagato per i delitti di associazione a delinquere e falso ideologico nell’ambito dell’attività delle pompe funebri presso il Cimitero di (OMISSIS), avverso l’ordinanza 2 luglio 2012 con la quale il GIP presso il Tribunale di Napoli aveva applicato all’indagato la misura cautelare personale degli arresti domiciliari.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore, lamentando, quale unico motivo, una violazione di legge e una motivazione illogica sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto associativo (capo 1 dell’imputazione) e per quello di falso (capo 35 dell’imputazione) nonchè sulla sussistenza delle esigenze cautelari.

3. Risulta, peraltro, pervenuta rinuncia al ricorso, proposta nell’interesse dell’indagato, a cagione del venir meno dell’interesse alla decisione per essere stato rimesso in istato di libertà.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, ai sensi dell’art. 589 c.p.p., comma 2, dovuta alla sopravvenuta carenza d’interesse, essendo venuto meno lo stato di privazione della libertà personale dell’indagato.

2. Nulla sulle spese del procedimento e sulla sanzione per inammissibilità di cui all’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2013
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