T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 19-01-2011, n. 474 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente partecipava al concorso ordinario per titoli ed esami per l’insegnamento, nella scuola superiore, delle discipline giuridiche ed economiche (classe A019). Il bando prevedeva l’attribuzione di punti 4 per il conseguimento della laurea con votazione pari a o superiore a 100/110 e punti 1 per il conseguimento di altra laurea.

Superate le prove scritte, la ricorrente sosteneva, il 18 gennaio 2001, anche le prove orali. Nessuna formale comunicazione giungeva alla ricorrente sicchè, nell’incertezza, il successivo 7 febbraio, la medesima spediva la documentazione comprovante i titoli posseduti, ossia: 1) certificato di laurea attestante la votazione di 100/110 e 2) attestato di partecipazione al corso intensivo di lingua francese presso l’Università di Reims Champagne Ardenne.

In data 5/6/2001 era pubblicata la graduatoria finale di merito nella quale la ricorrente era collocata al posto n. 945, con un punteggio dal quale era dato evincere la mancata valutazione del voto di laurea e del corso di lingua francese.

La graduatoria è impugnata, a mezzo del ricorso oggetto di odierna valutazione, in forza di un unico motivo: 1) violazione dell’all. 8 punto 1 del bando di concorso. Non vi sarebbe ragione alcuna per la mancata valutazione dei titoli prodotti, indicati dal bando come meritevoli del riconoscimento di punti 4 (per il voto) e punti 1 (per la seconda laurea, cui il corso universitario di francese avrebbe dovuto equipararsi).

Si è difesa l’amministrazione, evidenziando il tenore letterale degli artt. 5 comma 9, 6 comma 2 e 12 comma 15 del bando, tutte norme dal cui combinato disposto discenderebbe la non valutabilità dei titoli per tardiva produzione.

All’udienza del 25 novembre 2010, la causa stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Come correttamente osservato dalla difesa erariale, le espresse previsioni del bando imponevano la trasmissione dei titoli valutabili (per i quali v’era l’onere di mera indicazione in sede di domanda) entro giorni 15 dal superamento della prova orale. Quest’ultima è stata sostenuta dalla ricorrente in data 18 gennaio 2001. I relativi risultati sono stati resi pubblici dalla commissione mediante affissione nei locali di svolgimento delle prove il giorno stesso del loro sostenimento, giusto il disposto dell’art. 12 comma 15 del bando. Ergo il termine per la produzione documentale, da considerarsi perentorio trattandosi di una procedura concorsuale, era già scaduto quando la ricorrente ha effettuato la spedizione (7 febbraio 2001).

In presenza di disposizioni inequivoche del bando, circa le modalità di comunicazione degli esiti della prova orale, a nulla vale sottolineare, come pur ha fatto la ricorrente, la mancata formale comunicazione individuale degli stessi.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Avuto riguardo alla peculiarità del contenzioso, all’epoca della sua introduzione ed all’evoluzione processuale, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Giulio Veltri, Referendario, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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