Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-01-2013) 18-03-2013, n. 12575

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 19 maggio 2011, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Roma del 10 dicembre 2009 che aveva condannato D.G.G. per il delitto di ingiurie e minacce in danno di F.V..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il D. G., a mezzo del proprio difensore, sostenendone l’illogicità della motivazione in ordine all’affermazione della propria penale responsabilità.

3. Risulta, però, pervenuta copia del verbale dell’intervenuta remissione della querela con contestuale accettazione della stessa ad opera dell’imputato.

Motivi della decisione

1. L’intervenuta remissione della proposta querela e la consequenziale accettazione della stessa rendono annullabile senza rinvio l’impugnata decisione, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. a).

2. Tali atti, invero, risultano compiuti nel rispetto delle norme di cui agli artt. 152 e 155 cod. pen. e art. 340 cod. proc. pen. e determinano, essendo i reati ascritti punibili a querela della persona offesa (minacce non aggravate e ingiurie), l’estinzione dei reati stessi.

3. Le spese del procedimento, infine, ai sensi dell’art. 340 c.p.p., comma 4 sono a carico del querelato, come disposto dalla legge.

P.Q.M.

La Corte, annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè i reati addebitati sono estinti per intervenuta remissione di querela. Spese a carico del querelato.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2013
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