T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 19-01-2011, n. 489 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo

Premettono i ricorrenti, che agiscono in qualità di eredi del dr. C.R., deceduto in data 30.06.2005, che questi era destinatario della sentenza del Tar Lazio, III ter. n. 9451/2004, confermata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 5303/2005, con cui è stato riconosciuto il diritto alla ricostituzione del trattamento pensionistico già in essere con inclusione anche di quanto spettante ai sensi dell’art. 13, legge 88/89.

Con il ricorso in epigrafe lamentano come l’intimato Inpdap abbia dato esecuzione al dictum giudiziale in modo solo parziale, limitandosi a liquidare gli arretrati dovuti dal 01.01.1994, ma solo fino al 31.12.21996, e non, invece, fino alla data di decesso del proprio congiunto.

Chiedono, pertanto, in accoglimento del gravame come proposto, l’accertamento della parziale inadempienza della controparte e la condanna alla erogazione di quanto ancora dovuto sul trattamento pensionistico del de cuius per il periodo 01.01.199730.06.2005, oltre interessi e rivalutazione.

Si costituito in giudizio l’Inpdap per resistere al ricorso, chiedendone l’inammissibilità, e, comunque, il rigetto.

Alla camera di consiglio del 18 novembre 2010 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Lamentano i ricorrenti, in qualità di eredi del dr. R., il parziale adempimento della sentenza di questo Tribunale n. 9451/2004, confermata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 5303/2005, con cui è stato riconosciuto il diritto alla ricostituzione del trattamento pensionistico già in essere con inclusione anche di quanto spettante ai sensi dell’art. 13, legge 88/89.

Pertanto, con il gravame in esame, sollecitano l’adozione delle necessarie statuizioni, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta, atte a portare la sentenza stessa a piena ed integrale esecuzione, avuto riguardo alla corresponsione, altresì, delle somme corrispondenti ai ratei di pensione non versati in relazione al periodo 01.01.199730.06.2005, oltre interessi e rivalutazione.

Il ricorso è infondato.

Osserva il Collegio che il contenuto dispositivo della sentenza n. 9451/2004, pronunziata da questo Tribunale il 17 settembre 2004, e di cui si chiede l’integrale ottemperanza, attiene al riconoscimento del diritto in favore dei ricorrenti, tra cui il de cuius dei signori L.R. e M.R., cessati dal servizio con qualifica dirigenziale, a percepire, in applicazione della c.d. "clausolaoro", la pensione integrativa con il calcolo della quota "A" dell’indennità di funzione dirigenziale ex art. 13 della l. 88/1989.

Pertanto l’adito giudice ha accolto la domanda attorea d’accertamento ed ha condannato, per l’effetto, per quanto di ragione e nei soli sensi di cui in motivazione, l’ente previdenziale alla riliquidazione del trattamento di quiescenza dei ricorrenti, con gli accessori della sorte capitale ai sensi dell’art. 16 della l. 412/1991.

In punto di fatto, risulta pacificamente, perché ammesso dagli odierni ricorrenti L.R. e M.R., che l’Amministrazione resistente, a seguito della predetta sentenza, ha provveduto alla liquidazione di quanto sopra, ma per il solo periodo compreso tra il 1°.01.1994 -31.12.1996.

Come, poi, chiarito dalla parte resistente senza che sul punto nulla sia stato contestato, la richiesta di restituzione della somma di Euro 19.440,54 attiene a ratei di pensione erroneamente corrisposti per il periodo luglio e agosto 2005, quando il dante causa era già deceduto.

Peraltro, non avendo avuto esito positivo la richiesta di restituzione, a seguito di espresso rifiuto da parte degli eredi, l’Inpdap ha compensato su tale somma l’importo ancora da corrispondere a titolo di interessi legali.

Ritiene il Collegio che l’effetto conformativo derivante dal pronunciato accertamento di diritto patrimoniale in sede giurisdizionale si sia esaurito con l’avvenuta liquidazione delle somme nei limiti riconosciuti ai ricorrenti, tenuto conto che in applicazione della "clausola d’oro" richiamata dal Tar con la sopra richiamata sentenza, qualora, con provvedimento di carattere generale, siano apportate variazioni nelle retribuzioni pensionabili del personale in servizio, le pensioni a carico del Fondo in corso di godimento sono riliquidate, assumendo come base la nuova retribuzione prevista per la qualifica e la posizione in cui l’impiegato si trovava all’atto della cessazione dal servizio.

Come correttamente rilevato dall’Inpdap con il provvedimento n. 246 del 10 giugno 2005, concernente la riliquidazione per cui è causa, il beneficio riconosciuto dal Tar è stato corrisposto per il solo periodo 1/1/9431/12/1996, in quanto lo stesso è stato riassorbito dalla corresponsione di altro emolumento, ed in specie, dalla retribuzione di posizione prevista dal CCNL – Area della Dirigenza – biennio economico 96/97.

Pertanto, posto che la normativa collettiva non coinvolge il diritto quesito alla percezione del trattamento pensionistico, non avendo ad oggetto la base pensionabile, che rappresenta l’elemento determinante della prestazione previdenziale, ma le modalità di aggiornamento di quella stessa prestazione, correttamente l’Inpdap ha limitato la liquidazione fino al periodo di vigenza del beneficio come riconosciuto.

Deve essere aggiunto, ad abundantiam, che con l’art. 59, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 è stata soppressa, decorrere dal 1° gennaio 1998, la cd. clausola oro in base alla quale, per talune categorie di pubblici impiegati il trattamento pensionistico veniva adeguato alle variazioni del trattamento economico del personale in servizio.

Le argomentazioni dianzi svolte inducono, in conclusione, il Collegio alla declaratoria di infondatezza del ricorso, avendo l’Amministrazione dato piena attuazione al vincolo come derivante dalla sentenza n. 9451/2004, e nulla più essendo dovuto al titolo di cui sopra; pertanto, lo stesso deve essere respinto, mentre le spese del giudizio possono essere compensate, in relazione alla natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Donatella Scala, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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