T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 19-01-2011, n. 480

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Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui l’intimato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto la revisione della patente di guida a seguito del rapporto del Comando di Polizia Municipale di Ariccia in riferimento a sinistro stradale occorso in data 9 aprile 2004 in Ariccia.

Deduce, al riguardo, l’illegittimità del provvedimento per violazione dell’obbligo di valutazione previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b), della legge 241 del 1990, violazione dell’art. 3, legge 241 del 1990, difetto di motivazione, eccesso di potere per inadeguatezza delle attività istruttorie, travisamento dei fatti e dei presupposti, inosservanza di circolari, erronea applicazione dell’art. 128, d.lgs 30.04.1992, n. 285.

Conclude il ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.

Si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato che ha depositato documenti, ma non ha spiegato memorie scritte.

Con ordinanza n. 3198/2005 del 9 giugno 2005 l’adito Tribunale ha respinto l’incidentale istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 4 novembre 2010 la causa è stata trattenuta a sentenza.

Motivi della decisione

Il sig. G. reclama l’annullamento del provvedimento con cui è stata disposta la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128, codice della strada.

Con il primo motivo di ricorso, lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato, adottato previa comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi traccia di alcuna valutazione delle memorie integrative addotte dal ricorrente con cui egli aveva confutato il presupposto dello stesso, costituito dal rapporto di Polizia Municipale di Ariccia, riferito all’incidente stradale occorso in data 9 aprile 2004,

La censura è fondata, e presenta carattere assorbente.

La consolidata giurisprudenza formatasi in materia, cui aderisce anche il Collegio, ritiene che i provvedimenti di revisione della patente di guida, adottati ai sensi dell’art. 128 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) sono finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida e vengono adottati allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tale provvedimento non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica. (cfr. ex multis, Cons. di Stato, sez. III, 01 dicembre 2009, n. 322)

Peraltro, la valutazione di cui all’art. 128 del codice della strada, implica un’attribuzione sommaria di responsabilità che ha carattere anticipatorio e quindi una funzione latamente cautelare, ma non al punto da caratterizzarsi per l’immediatezza e la celerità dei provvedimenti d’urgenza in senso stretto, non essendo, cioè, insite automaticamente nella previsione normativa quelle particolari esigenze di celerità che giustificano in ogni caso l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento. Ne consegue che va censurata l’adozione del provvedimento di revisione della patente di guida non proceduta da avviso di avvio del procedimento, qualora non siano state evidenziate ragioni di particolare urgenza per consentirne l’omissione. (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, Sent. n. 2760 del 09062008)

Posto che il provvedimento di revisione presenta carattere discrezionale, essendo riservata alla competente Amministrazione la valutazione circa i dubbi sulla "persistenza" dei requisiti e idoneità, l’instaurazione del contraddittorio può risultare preziosa per la stessa amministrazione, che acquisisce così maggiori possibilità di orientarsi correttamente non solo in ordine all’"an" dell’applicazione delle misure, ma, ancor più, relativamente a quale, tra le misure alternativamente previste, sia più opportuno applicare" (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 10 ottobre 2006, n. 6013; 22 maggio 2008, n. 2434).

A tanto consegue che la comunicazione di avvio del procedimento non integra un adempimento puramente formale, ma è diretta a consentire all’interessato di far valere le proprie ragioni in sede procedimentale, sicché il destinatario del provvedimento finale deve essere avvisato dell’apertura del procedimento in tempo utile per poter esporre le proprie ragioni e comunque prima dell’adozione del provvedimento conclusivo.

Nel caso di specie è documentato che l’Amministrazione ha trasmesso l’avviso di avvio del procedimento e che il ricorrente ha risposto, dapprima via fax, e poi, con lettera raccomandata, rappresentando le proprie deduzioni.

Peraltro. il provvedimento di revisione risulta adottato sulla scorta della comunicazione della Polizia Municipale di Ariccia in relazione a sinistro stradale occorso al ricorrente il giorno 9 aprile 2004, che avrebbe effettuato manovra di sorpasso nonostante la visibilità non consentisse la manovra in condizioni di sicurezza, da cui l’Amministrazione ha tratto dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida.

Dal contesto motivazionale del provvedimento impugnato non è dato, dunque, inferire alcun cenno in merito alle osservazioni formulate dal ricorrente, nemmeno al fine di una confutazione delle stesse.

Ne deriva che, nonostante la formale adozione della comunicazione di cui all’art. 7 della legge 1990 n. 241, l’Amministrazione ha, in sostanza, precluso al ricorrente di partecipare al procedimento, in quanto il provvedimento finale risulta emesso indipendentemente da quanto dal medesimo addotto a confutazione dei presupposti su cui lo stesso risulta assunto.

Ritiene il Collegio, peraltro, che neppure ricorrono nel caso di specie le condizioni di cui all’art. 21 octies, secondo comma, della legge 241/90, come modificata con la legge n. 15/05, trattandosi di un provvedimento avente natura discrezionale e non avendo l’amministrazione fornito in giudizio la dimostrazione che il contenuto del provvedimento medesimo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Va, pertanto, ribadita la fondatezza della censura in esame, che presenta carattere assorbente e consente di prescindere dall’esame delle ulteriori doglianze articolate nel ricorso, dovendo l’Amministrazione, nell’ambito del discernimento discrezionale che le è proprio, procedere ad una nuova valutazione dei presupposti, ivi comprese le deduzioni del ricorrente, per adottare un nuovo provvedimento di revisione.

In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con annullamento, per l’effetto, dell’atto impugnato, ai fini della emanazione di un nuovo provvedimento di revisione da cui emerga espressamente la valutazione delle deduzioni presentate dal ricorrente.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza, come prescritto dall’art. 26, comma 1, Codice del processo amministrativo, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato, nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Donatella Scala, Consigliere, Estensore
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