Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-01-2013) 13-03-2013, n. 11845

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Milano rigettò l’appello proposto da B.M. avverso l’ordinanza 3.8.2012 del tribunale di Milano, che aveva respinto l’istanza di sostituzione, con quella degli arresti domiciliari, della misura cautelare della custodia in carcere applicata in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 600 bis e 56 e 609 quater cod. pen..
L’indagato, a mezzo dell’avv. C. V., propone ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 299 c.p.p., comma 4 ter.
Lamenta che il tribunale del riesame ha ritenuto che le condizioni di salute del ricorrente fossero compatibili con la custodia in carcere sulla base di una mera convinzione personale senza disporre nè l’acquisizione del diario clinico del detenuto nè gli accertamenti medici come dispone l’art. 299 c.p.p., comma 4 ter e come richiesto dalla giurisprudenza.
Motivi della decisione
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "In tema di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, la previsione di cui all’art. 299 c.p.p., comma 4-ter, secondo il quale se la richiesta è basata sulle condizioni di salute di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4, ovvero se tali condizioni sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, il giudice, ove non ritenga di accoglierla, dispone gli accertamenti medici del caso, nominando un perito – non impone automaticamente al giudice la nomina del perito se non sussista un apprezzabile "fumus", e cioè se non risulti formulata una diagnosi di incompatibilità dello stato di salute con quello detentivo o comunque non si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere" (Sez. 1, 14.2.2008. n. 12698, Santapaola, m. 239374; Sez. 2, 2.12.2010, n. 11328/11, Senese, m. 249942).
Nella specie il tribunale del riesame, con congrua ed adeguata motivazione, ha appunto ritenuto che si verteva proprio in una situazione di questo genere, in quanto la difesa aveva prospettato una pregressa patologia di diabete mellito, nonchè crisi depressive e stati ansiosi successivi alla carcerazione, verosimilmente da essa dipendenti, sicchè le condizioni di salute del ricorrente rientravano fra quelle per le quali ben possono essere predisposti adeguati trattamenti e cure in ambito carcerario, con possibilità di dominio delle malattie. Di conseguenza, il tribunale ha escluso un fumus apprezzabile, ossia che le patologie lamentate apparissero di gravita tale da escludere la possibilità di somministrare le necessarie terapie nell’ambito del circuito penitenziario. Ha aggiunto il tribunale che anche la documentazione medica prodotta dalla difesa non indicava alcun profilo che potesse lasciar ritenere una condizione di incompatibilità con il regime carcerario per ragioni di salute.
Pertanto, la statuizione con cui il tribunale ha ritenuto non necessario disporre accertamenti medici è coerente con i richiamati principi di diritto e fondata su congrua ed adeguata motivazione.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 29 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *