Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-01-2013) 13-03-2013, n. 11843

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

ritenuto che N.A. propone ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione parziale emesso de plano il 2 dicembre 2010 dal Gip del tribunale di Torre Annunziata per i reati di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), e art. 627 cod. pen. nel procedimento a carico di L.G. e C. O., lamentando l’omessa avviso della richiesta di archiviazione nonostante in sede di denuncia querela avesse chiesto di essere avvisata della richiesta del PM ex art. 408 cod. proc. pen.;

che dagli esami degli atti (fl. 6) risulta la affermata volontà di essere avvisata;

considerato che l’attuale ricorrente aveva il diritto di essere avvisata quale persona offesa del reato edilizio commesso dai vicini (Sez. 3, 21.10.2009, n. 45295, Vespa, m. 245270; Sez. 5, 11.4.2000, n. 5613, Toscano, m. 216115);

che l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, violando il diritto al contraddittorio, determina la nullità del decreto di archiviazione, emesso "de plano", che può essere fatta valere con ricorso per cassazione, ex art. 127 c.p.p., comma 5, il cui termine decorre dalla data di effettiva conoscenza del decreto di archiviazione. (Nella specie, dal momento in cui la persona offesa ha preso visione della certificazione rilasciatale dalla segreteria della Procura della Repubblica) (Sez. 2, 26.11.2010, n. 44391, Candido, m. 248897; Sez. 5, 30.11.2010, n. 5139/11, Cappellotto, m. 249694; Sez. 5, 26.11.2008, n. 17201/09, Giannino, m. 243594);

che spetta al P.M., che abbia omesso di notificare alla persona offesa l’avviso della richiesta di archiviazione, di dedurre e dimostrare l’eventuale intempestività del ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione proposto dalla persona offesa il cui termine di proposizione è di dieci giorni a far data dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza del procedimento. (In motivazione la Corte ha precisato che tale soluzione è imposta se la tardività non risulta dagli atti) (Sez. 3, 13.5.2010, n. 24063, 5, m. 247795);

che pertanto il decreto di archiviazione deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al PM perchè proceda alla notifica di cui all’art. 408 c.p.p., comma 2.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio il decreto impugnato e ordina la trasmissione degli atti al PM presso il tribunale di Torre Annunziata per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2013

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