T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19-01-2011, n. 142

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente aveva impugnato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che era fondato sull’impossibilità secondo la Questura di conversione di un permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche.

Alla camera di consiglio del 7.9.2010 era stata accolta l’istanza di sospensiva presentata dalla ricorrente ed era poi intervenuta l’annullamento dell’atto impugnato da parte del Questore di Milano.

Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Le spese seguono la soccombenza virtuale dal momento che l’esercizio dei poteri di autotutela è sintomatico dell’illegittimità del provvedimento impugnato e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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