Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-01-2013) 11-03-2013, n. 11423

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. P.G. e R.A. ricorrono per cassazione avverso l’ordinanza in data 12/03/2012 con cui il Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Napoli, sez. dist. di Afragola, ha rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione di manufatto abusivo, impartito con sentenza di condanna del Tribunale di Napoli passata in giudicato, contestualmente revocando l’ordine di sospensione. Il Tribunale ha motivato il rigetto sul presupposto che l’intervenuta acquisizione del manufatto al patrimonio comunale non vale a rendere impossibile, come invece preteso dai ricorrenti, l’ottemperanza all’ingiunzione.

Deducono i ricorrenti, invocando inosservanza o erronea applicazione di norme, che il giudice penale non può sostituirsi alla Pubblica Amministrazione sino a quando la stessa non abbia esaurito l’iter acquisitivo dell’immobile che può sfociare o nella demolizione o nella decisione di destinare diversamente il bene; nella specie l’ente comunale non avrebbe ancora predisposto gli atti finalizzati a decidere se adottare la dichiarazione di prevalente interesse pubblico del manufatto abusivo ovvero il provvedimento di demolizione.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è inammissibile giacchè manifestamente infondato. Si è invero ripetutamente affermato, da questa Corte, che l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l’ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, e con la sua successiva esecuzione ad opera del pubblico ministero, ostandovi soltanto la delibera consiliare che abbia stabilito l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive (Sez. 3, n. 1904 del 18/12/2006, Turianelli, Rv. 235645; Sez. 3, n. 4962 del 28/11/2007, P.G. in proc. Mancini ed altri, Rv. 238803). Nella specie, pertanto, proprio la mancata adozione della dichiarazione di prevalente interesse pubblico D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 31, comma 5, evocata dai ricorrenti, comporta la legittimità della decisione con cui è stata rigettata la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione, conseguente alla sentenza di condanna ormai irrevocabile.

3. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2013
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