T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 19-01-2011, n. 111

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comune di Monopoli con la determinazione del Dirigente dell’Area Organizzativa indicata negli estremi in epigrafe, dichiarava la decadenza di M.I. dall’assegnazione in locazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Monopoli alla Contrada Antonelli 576/D.

Il Comune di Monopoli aveva accertato a mezzo sopralluoghi effettuati dalla Polizia municipale che la M. non aveva occupato l’abitazione per circa due anni, dal 24 gennaio 2008 (data del primo sopralluogo) sino al 27 dicembre 2009 (data dell’ultimo sopralluogo).

Tale accertamento trovava riscontro nell’attestazione dell’E, trasmessa il 31 agosto 2009, sulla registrazione di consumi di energia elettrica, risultati "nulli" negli ultimi due anni, salvo un consumo ridotto di KW 34 dal 10 maggio 2009 al 15 settembre 2009, nonché nell’attestazione dell’amministratore dello stabile circa il consumo dell’acqua, risultato nullo nel suddetto periodo di due anni ed anche nei periodi successivi.

M.I. gravava la suddetta determinazione con il ricorso qui in esame con il quale deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 19 della l. reg. n. 54 del 1984 ed eccesso di potere, in quanto non vi sarebbe stato abbandono dell’alloggio, unico presupposto per un tale provvedimento e perché l’istruttoria non sarebbe adeguata alla gravità del provvedimento.

Si costituiva in giudizio il Comune di Monopoli che eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione di questo giudice e nel merito ne deduceva l’infondatezza.

Le parti depositavano memorie difensive e, alla pubblica udienza del 17 novembre 2010, il ricorso veniva assegnato in decisione.

L’eccezione di difetto di giurisdizione è priva di pregio.

Conformemente ad orientamento giurisprudenziale consolidato, può affermarsi tutt’ora, anche a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, che la concentrazione nell’ambito della giurisdizione amministrativa (con le sole eccezioni in materia di indennità, canoni ed altri corrispettivi), di tutte le controversie (anche relative a diritti soggettivi) derivanti da rapporti di concessione di beni, comporta che le controversie concernenti le ipotesi di cessazione del rapporto di assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, cioè l’annullamento dell’assegnazione nei confronti di colui che abbia conseguito l’assegnazione senza essere in possesso dei requisiti prescritti ovvero abbia fruito di indebiti punteggi, la revoca o la decadenza dell’assegnazione per le circostanze sopravvenute quali l’occupazione non stabile dell’alloggio ed il rilascio per il caso di occupazione senza titolo appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Consiglio Stato, sez. V, 9 maggio 2006, n. 2250; VI, 9 giugno 2005, n. 3035; IV, 11 novembre 2002, n. 6187; VI, 15 maggio 2002, n. 2645).

Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.

Dagli accertamenti effettuati dall’amministrazione comunale emerge con tutta certezza la non stabile occupazione dell’alloggio da parte della ricorrente per un periodo di quasi due anni consecutivi.

Invero, la ricorrente afferma di aver dimorato per alcuni mesi presso il figlio per provvedere alla cura dei suoi figli e che, in quel periodo, rientrava nella propria casa solo per dormire.

Tali circostanze non risultano, tuttavia, suffragate da alcuna prova, mentre è corroborata da prove certe la circostanza che l’interessata non rientrava nella propria abitazione nemmeno nelle ore notturne e, che in effetti, aveva di fatto abbandonato l’immobile.

Invero, senza indagare sull’animus della ricorrente, va evidenziato che un uso occasionale e saltuario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica confligge con la disciplina pubblicistica in materia, finalizzata ad assicurare una casa a chi effettivamente ne ha bisogno.

Quanto alle risultanze probatorie, esse sono idonee all’uopo, atteso che ai fini di accertare la mancata stabile occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, le bollette dei consumi di energia elettrica, acqua e gas costituiscono indizi gravi precisi e concordanti che in uno con gli accertamenti diretti (sopralluoghi) consentono di avere quel quadro esatto della mancata utilizzazione dell’alloggio, presupposto della decadenza.

Va, poi, precisato che la mancata occupazione dell’immobile nella ratio della disciplina in materia consiste nella dimora effettiva e abituale nell’alloggio assegnato e come tale prescinde anche dai dati anagrafici, non assumendo significativa valenza la circostanza che l’assegnatario abbia fissato la residenza nell’alloggio assegnato.

Infatti, la residenza identifica una situazione giuridica che può non coincidere con la situazione di fatto e soprattutto con la nozione di stabile dimora nell’alloggio e di effettiva utilizzazione.

In conclusione deve ritenersi che la ricorrente non ha utilizzato l’alloggio assegnatole per un lungo periodo, sicché deve ritenersi legittima la decadenza dichiarata dal Comune.

Il ricorso va in conseguenza respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Doris Durante, Consigliere, Estensore

Giuseppina Adamo, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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