Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-07-2012, n. 13482

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza pubblicata il 6.12.2006, ha confermato la decisione della commissione provinciale di Roma che aveva respinto il ricorso della s.r.l.

So.ge.co.ri. avverso un avviso di liquidazione del Cosap relativo all’anno 2001, relativamente a due passi carrabili di pertinenza di un immobile locato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Per quanto ancora rileva, la commissione regionale, affermata la propria giurisdizione, ha ritenuto che l’istituzione, in vece della Tosap, del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (cd.

Cosap), ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, aveva comunque mantenuto la soggezione all’obbligo di pagamento del titolare della concessione, a prescindere dall’utilizzazione degli spazi medesimi.

In tal senso, ha affermato essere pacifico, in causa, che la concessione era stata rilasciata alla società, con conseguente irrilevanza (e inopponibilità all’amministrazione comunale) della disposizione contrattuale riguardante la locazione dell’immobile cui i passi accedevano, in base alla quale disposizione le spese, per l’uso dei passi, dovevano rimanere a carico del conduttore.

La società ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi.

Il comune di Roma ha replicato con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63 e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, comma 1, lett. a); la violazione del principio di specialità in relazione al rapporto tra il citato D.Lgs. n. 50 del 1993, artt. 39 e 49 e il vizio di motivazione della sentenza.

Chiede alla Corte di stabilire se, nell’ipotesi in cui il passo carrabile sia – come nella specie – utilizzato da un ente pubblico, debba, ritenersi o meno applicabile l’esenzione del pagamento della Tosap o, alternativamente, del Cosap, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. a).

Questa specifica tesi è dalla ricorrente sostenuta in virtù della considerazione che il passo carrabile viene a far parte integrante del complesso immobiliare cui accede; donde la titolarità della concessione non poteva che competere al proprietario.

Secondo la società, ai fini di cui al ripetuto D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, non questa situazione dovevasi ritenere rilevante per stabilire l’esenzione, sebbene la specifica situazione di fatto dalla norma correlata all’occupazione effettuata dallo Stato e da altri enti pubblici.

2. – Col secondo motivo, la ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 39 e art. 49, lett. a), sul rilievo della prevalenza, in base al principio di specialità nel rapporto tra le stesse norme della seconda;

sicchè – assume – una volta accertata l’esistenza della occupazione e della utilizzazione dei passi da parte dello Stato, non potevasi che applicare la richiamata previsione di esenzione.

3. – Col terzo motivo, infine, la ricorrente denunzia la omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sul rilievo che la sentenza impugnata, pur dando atto della esistenza dell’occupazione suddetta, avrebbe omesso di considerare tale fatto nella motivazione della sentenza, "con ciò incorrendo anche in un evidente vizio della motivazione stessa in ordine alla mancata applicazione della norma riguardante l’esenzione"; in tal senso la pattuizione contrattuale, pure dalla commissione evocata, avrebbe dovuto essere considerata come prova della esistenza dell’occupazione e della utilizzazione dei passi da parte dello Stato.

4. – I motivi, tra loro strettamente connessi e come tali suscettibili di esame congiunto, al di là di ogni questione attinente ai quesiti infine formulati (del tutto generici, quanto meno per i motivi secondo e terzo), sono inammissibili e comunque infondati.

5. – Per debito di chiarezza giova dire che il profilo di diritto sul quale la ricorrente basa la propria argomentazione è stato già esaminato da questa Corte in controversia sempre relativa alla società Sogecori. Ed è stato risolto in termini esattamente opposti agli odierni assunti della contribuente, stante il principio che, in tema di tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap), l’esenzione per lo Stato e gli altri enti, di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, comma 1, lett. a), postula che l’occupazione, quale presupposto del tributo, sia posta in essere dal soggetto esente; pertanto, nel caso di realizzazione di un passo carrabile a servizio di un immobile successivamente concesso in locazione a un soggetto esente (quale il Ministero per i beni culturali e ambientali), non essendo l’occupazione riferibile a chi usi il passaggio, ma all’esecutore materiale dell’opera, la tassa è da questi dovuta e l’esenzione non spetta, essendo irrilevanti eventuali pattuizioni sulla rivalsa della Tosap, che riguardano esclusivamente i rapporti privatistici tra le parti contraenti (v. Cass. n. 18041/2009).

A un simile principio va assicurata continuità.

6. – A ogni modo neppure è dato di indugiare ulteriormente sul tema, giacchè nella presenza controversia non si discute della tassa (la Tosap), ma del canone di cui al D.Lgs. n. 466 del 1997, art. 63 (il Cosap). E nel D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, comma 1, come pure nel regolamento locale del comune di Roma (il cui art. 16 è puntualmente richiamato dall’impugnata sentenza), è testuale la regola secondo cui il soggetto tenuto al pagamento è sempre il titolare della concessione.

La ricorrente, per contro, ha inammissibilmente formulato le proprie censure prendendo a parametro la disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993. La quale è nella specie inconferente, non essendo la controversia attinente alla Tosap di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, richiamati artt. 39 e 49.

7. – Consegue il rigetto del ricorso.

Spese processuali alla soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 850,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *