Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-01-2013) 11-03-2013, n. 11422 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che con l’ordinanza impugnata è stato revocato l’ordine di demolizione e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposto dal tribunale di Salerno con sentenza del 23.10.2006 a carico di A.C., a causa del pregiudizio che, per la conformazione dei luoghi, potrebbe derivare alla stabilità dell’immobile, avendo il ctu accertato che i muri di contenimento erano indispensabili ad evitare dissesti del terrapieno adiacente;

che il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione perchè mentre dalla motivazione emerge che la revoca dell’ordine doveva essere limitata alla parte dell’edificio non suscettibile di demolizione, ossia ai muri di contenimento, nel dispositivo è stata disposta la revoca senza alcuna distinzione o specificazione;

considerato che il ricorso è fondato perchè il provvedimento impugnato non ha chiarito se il rischio di dissesto del terrapieno adiacente al manufatto abusivo dipenda esclusivamente dall’abbattimento dei muri di contenimento e, dunque, se la revoca debba intendersi limitata a quest’ultimi, salva la possibilità di demolire la restante porzione del manufatto abusivo.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Salerno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2013

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