Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-01-2013) 11-03-2013, n. 11421 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. P.A. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in data 07/04/2010 con cui il Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Rimini ha rigettato la richiesta di eliminazione della iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal Gip presso il Tribunale di Torino in data 06/10/1998.

Deduce il ricorrente, con un primo motivo, la violazione del D.P.R. n. 313 del 2002, art. 40 e art. 666 c.p.p. posto che l’ordinanza impugnata è stata pronunciata de plano senza fissazione di apposita camera di consiglio.

Con un secondo motivo lamenta la violazione ed erronea applicazione dell’art. 445 c.p.p., comma 2, per avere il giudice ritenuto che il D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5 non prevede la eliminazione dal certificato del casellario penale delle sentenze di applicazione della pena.
Motivi della decisione

2. Il primo, pregiudiziale, motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che in materia di esecuzione le disposizioni di cui all’art. 666 c.p.p., commi 3, 4 e 5 – relative all’avviso della data di udienza alle parti ed al difensori, alla presenza necessaria del difensore, all’assunzione di prove in contraddittorio – hanno la precipua funzione di regolare la forma di tutti siffatti procedimenti a meno che non sia specificatamente prevista la procedura "de plano". Qualora quindi il giudice dell’esecuzione abbia omesso di fissare l’udienza in camera di consiglio ed abbia adottato un provvedimento de plano fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., dato che essa comporta la omessa citazione dell’imputato e l’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (tra le altre, Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008, Bifani, Rv. 242477; Sez.3, n. 1730 del 29/05/1998, Viscione, Rv. 211550).

Nella specie, come risultante dagli atti, l’impugnata ordinanza è stata pronunciata senza previa fissazione di udienza camerale con partecipazione delle parti, nonostante il D.P.R. n. 313 del 2002, art. 40, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, preveda espressamente che sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti il tribunale competente debba decidere "con le forme stabilite dall’art. 666 c.p.p.".

3. Il provvedimento impugnato, affetto, per le ragioni dette, da nullità assoluta, va dunque annullato senza rinvio con trasmissione al Tribunale di Rimini per nuova deliberazione nelle previste forme di legge.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2013

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