Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-01-2013) 11-03-2013, n. 11420 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. D.M. e R. ricorrono per cassazione avverso l’ordinanza in data 21/02/2012 con cui il Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato la richiesta di sospensione dell’ordine di demolizione di manufatto abusivo, impartito con sentenza di condanna del Pretore di Torre Annunziata passata in giudicato, sulla base di pendenza di istanza di condono.

Deducono i ricorrenti che, secondo la giurisprudenza di legittimità, al fine di pronunciarsi sulla istanza di sospensione, il giudice deve accertare la tempestività e proponibilità della domanda; la effettiva ultimazione dei lavori nei termini di legge; il tipo di intervento e le dimensioni volumetrice; l’insussistenza di cause di non condonabili assoluta; l’avvenuto integrale versamento della somma dovuta ai fini dell’oblazione; l’eventuale rilascio di permesso in sanatoria o la sussistenza di un permesso in sanatoria tacito. Nella specie il tribunale ha considerato ostativa la modifica della destinazione d’uso del piano terra dell’immobile pur in assenza della prova che detto cambio sia avvenuto per il tramite di opere edili.

Aggiungono che il dirigente dell’ufficio tecnico ha affermato che le istanze di condono riferibili al piano rialzato risultavano essere accoglibili sicchè è illogico il provvedimento laddove ha ritenuto non sanabili gli abusi relativi a tale piano in ragione della non sanabilità del piano terra, essendo inoltre le istanze relative a tali piani e quella relativa al piano terra tra loro distinte benchè riunite. Il verosimile accoglimento delle domande di condono renderebbe dunque illogico il diniego di sospensione.
Motivi della decisione

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il giudice della impugnata ordinanza ha correttamente ricordato che rientra nelle facoltà del giudice il potere di disporre sospensione dell’ordine di demolizione di manufatto abusivo quando sia concretamente prevedibile e probabile l’emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi con esso incompatibili (tra le altre, Sez. 3, n. 25212 del 18/01/2012, Maffia, Rv. 253050; Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010, P.G. in proc. Petrone, Rv. 247791). Nella specie, facendo corretta applicazione di tale principio, lo stesso giudice ha ritenuto in particolare non prevedibile e probabile l’emissione di detti atti giacchè l’incompletezza della documentazione depositata presso il Comune, ed in particolare l’assenza di elaborati grafici non consente di valutare la sussistenza dei presupposti per la condonabilità dell’opera avuto riguardo in particolare alla modifica di destinazione d’uso del piano terra da deposito agricolo ad attività artigianale le cui modalità di realizzazione non sono state, infatti, proprio per la mancanza degli elaborati grafici, accertate. Già dunque la sola possibilità che detta modifica sia avvenuta attraverso opere edilizie ha correttamente indotto il giudice, proprio sulla base dei principi esposti in premessa, e senza necessità, invece, di una loro effettiva sussistenza, a negare la richiesta sospensione.

3, La manifesta infondatezza del ricorso ne comporta l’inammissibilità. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2013
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