Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-07-2012, n. 13479

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il comune di Roma ha chiesto, sulla base di due motivi, la cassazione della sentenza n. 8/10/2006 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciando in sede di rinvio conseguente alla cassazione dell’anteriore sentenza delle medesima commissione regionale n. 947/01/2001, aveva accolto l’appello dell’Anffas contro la decisione della commissione provinciale di Roma, di solo parziale annullamento di due avvisi di accertamento riguardanti la Tosap per gli anni 1996 e 1997.

In conseguenza del rinvio, invero, l’impugnata sentenza aveva dichiarato illegittimi tutti gli avvisi.

L’intimata si è costituita con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Nei due motivi di ricorso, il comune solleva censure: (a) di violazione e falsa applicazione degli artt. 821, 822 e 826 c.c., in relazione alla L. n. 1089 del 1939 e al D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38, e art. 192 del Tufl; (b) di violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; (c) di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

I motivi non sono peraltro conclusi dai quesiti richiesti dall’art. 366-bis c.p.c..

L’impugnata sentenza risulta difatti pubblicata in data 13 marzo 2006, donde il ricorso per cassazione soggiace al rito di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 (art. 27, comma 2, D.Lgs. cit.).

Discende l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366- bis c.p.c..

Spese processuali alla soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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