T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., 19-01-2011, n. 126

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I. Il ricorrente ha presentato presso il Comune intimato denuncia per abusivismo edilizio in riferimento al fabbricato adiacente alla propria proprietà.

A seguito di tale pronuncia il comune di Roccalumera emanava l’ordinanza n° 69 registro ordinanze Ufficio Tecnico, 52 registro generale, con cui disponeva la demolizione del manufatto e il ripristino dei luoghi.

Detta ordinanza veniva notificata agli interessati il 14/09/2009.

Trascorso un anno, il manufatto non solo non veniva demolito, ma, anzi, i lavori venivano ulteriormente proseguiti, sicché l’odierno ricorrente, in data 02/08/2010, notificava istanza di accesso agli atti, al fine di estrarne copia, chiedendo al contempo il nominativo del responsabile del procedimento, ma l’Amministrazione rimaneva inerte.

Conseguentemente, ha introdotto il ricorso in esame, affidato al seguente motivo di ricorso:

Violazione e mancata applicazione degli artt. 25 e segg. L.R.10/91.

Alla Camera di Consiglio del 18.11.2010, la causa è stata trattenuta per la decisione.

II. Il ricorso è inammissibile.

Dall’esame del fatto emerge che la procedura in contestazione è volta alla richiesta di atti di un procedimento riguardante individuati controinteressati.

Gli stessi non sono stati evocati in giudizio.

Secondo la costante giurisprudenza antecedente al codice del processo amministrativo (cfr., ex multis, TAR Lazio Roma, sez. I, 08 febbraio 2010, n. 1662), sussiste, a pena di inammissibilità, l’obbligo di notifica del ricorso volto ad impugnare il diniego di accesso agli atti ad almeno uno dei controinteressati, individuabili in coloro che dalla conoscenza dei documenti richiesti possono subire un pregiudizio alla propria sfera di riservatezza o in coloro cui si riferiscono i documenti oggetto dell’istanza di accesso.

La posizione processuale del controinteressato nel giudizio speciale così come regolato dall’art. 25 della legge n. 241 del 1990 dinanzi al Giudice Amministrativo, ha trovato da ultimo riconoscimento normativo nella nuova formulazione dell’art. 22 della citata legge, come introdotta dalla legge n. 15 del 2005, il quale, alla lett.c) del comma 1, menziona come controinteressati tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

La necessità di notifica ai controinteressati è rafforzata dalla previsione di cui all’art. 3 del DPR 12/04/2006, n. 184, a mente del quale "fermo quanto previsto dall’articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all’articolo 7, comma 2".

Il principio, quindi, ricavabile dalle norme in esame è che i controinteressati, cui può essere pregiudicata la sfera della riservatezza, vanno necessariamente notiziati del procedimento di accesso, prima, e, ritiene il Collegio, dell’eventuale giudizio amministrativo, dopo.

Resta da verificare se tutti i controinteressati debbano essere così resi edotti dei procedimenti.

Come appena precisato, detto onere processuale deve essere correlato soltanto alla protezione dei dati relativi alla loro riservatezza.

Questo perché (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 05 maggio 2004, n. 2040) per gli atti per propria natura soggetti a forme di pubblicità non è ipotizzabile la sottrazione alla visione del privato.

Né, continua la condivisibile decisione, " può opporsi un diritto di riservatezza con riferimento alla concessione edilizia, in quanto essa non attiene alla sfera privata del titolare, essendo prima ancora che atto ampliativo delle facoltà del privato, atto di gestione del territorio e quindi oggetto di pubblicità".

In altri termini (cfr. TAR Catania, I, 3.5.2007, n. 762), in tema di governo del territorio esiste un interesse particolarmente tutelato alla diffusione delle notizie inerenti il suo controllo.

L’assunto, in Sicilia, non solo si evince dall’art. 7 della l.r. 17/94, ma anche dall’art. 37 della l.r. 27.12.1978 n. 71, che in tema di controllo partecipativo stabilisce che "chiunque ha diritto di prendere visione presso gli uffici comunali delle domande e delle concessioni edilizie.

I comuni sono tenuti, a richiesta, a fornire copie dei relativi atti, ponendo a carico dei richiedenti le spese per la riproduzione.

L’estratto delle concessioni dovrà essere esposto per quindici giorni all’albo del comune".

La conoscibilità delle concessioni edilizie depone per un’apertura verso i procedimenti ad esse inerenti e, all’opposto, per quelle volte a reprimere la loro assenza.

Invero, l’accesso è proprio finalizzato a consentire al cittadino di produrre osservazioni miranti alla regolamentazione del territorio ed alle eventuali opposizioni al rilascio delle concessioni edilizie.

In conclusione, il Collegio ritiene che sussiste un interesse protetto alla conoscibilità non solo delle concessioni edilizie, ma, in ossequio al principio del controllo partecipativo, verso tutti i procedimenti volti al governo del territorio.

Ora, il caso in esame, non si riferisce a un titolo edilizio assentito, la cui pubblicità costituisce elemento indefettibile del corretto governo del territorio da parte del Comune, tant’è che ogni cittadino ha il diritto di visionare gli atti ad esso relativo, proprio per poter eventualmente contestare la corrispondenza del progetto assentito con quello generale di pianificazione territoriale.

Nel caso sottoposto al vaglio del Collegio, invece, viene in rilievo un’attività illegittima, la costruzione abusiva, già sanzionata con ordinanza di demolizione da parte del Comune, rimasta poi non adempiuta.

Sicché, tutta l’attività conoscitiva involge anche la sfera dell’illecito, con i possibili collegamenti processuali, che, se per un verso, non giustifica una tutela ma una repressione del fatto in sé, dall’altro richiede una protezione di possibili dati personali e, quindi, della riservatezza degli autori.

Gli interessi alla legittimità e quello alla possibile tutela della riservatezza, appunto, appaiono coniugabili grazie alla necessaria informazione dei soggetti controinteressati coinvolti nell’attività asseritamente illecita, i quali hanno il diritto di impedire la diffusione di dati strettamente personali ed eventualmente non necessari all’interesse di conoscenza, indubbiamente sussistente in capo ai proprietari limitrofi, degli atti in cui, come nel caso di specie, sono trasfuse le ragioni circa la mancata ultimazione di una procedura volta a eliminare un pregiudizio a questi ultimi arrecato.

I principi testé enunciati non appaiono superati o modificati dall’introduzione del codice del processo amministrativo.

Ed invero, l’art. 116, comma 1, che regola il processo relativo l’accesso agli atti del procedimento, prevede la notifica del ricorso all’amministrazione e agli eventuali controinteressati, nonché l’espresso rinvio all’art. 49.

Detta ultima norma, al comma 1, così come per la previgente disciplina, richiede, affinché sia possibile l’integrazione del contraddittorio, che il "ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati".

Infine, il principio della decadenza dall’azione di annullamento in caso di mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, confermato sostanzialmente anche per l’azione di condanna, è stato espressamente regolato dal primo comma dell’art. 41 del c.p.a..

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati.

Nulla per le spese, non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 18 novembre e 2010 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente FF

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore

Francesco Bruno, Primo Referendario
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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