Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-01-2013) 11-03-2013, n. 11417 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. E.T. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in data 23/02/2011 con cui il Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Napoli, sez. dist. di Afragola, ha rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione di manufatto abusivo, impartito con sentenza di condanna del Pretore di Napoli passata in giudicato, per rilascio di concessione in sanatoria. Deduce il ricorrente che a suo tempo sono stati realizzati, con distinte finalità, due distinti abusi edilizi tanto che, mentre con riferimento al primo, la richiesta di sanatoria è stata formulata da parte sua, con riferimento all’altro la richiesta è stata formulata invece dal figlio E.S.; illegittimamente, quindi, il Giudice, onde valutare il superamento del limite volumetrico previsto dalla L. n. 724 del 1994, ha considerato il complesso dei due manufatti, ritenuti peraltro realizzati dal solo E.T. contrariamente al vero. Nè al giudice dell’esecuzione sarebbe consentito rivalutare nuovamente le istanze di condono sovrapponendosi alle competenze dell’ente territoriale, potendo unicamente quest’ultimo, che ha infatti emanato il richiesto provvedimento, accertare se le opere siano o meno suscettibili di sanatoria.
Motivi della decisione

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè manifestamente infondato. Quanto al primo profilo denunciato, il giudice dell’impugnata ordinanza, nel ritenere inapplicabile il condono invocato, ha esattamente calcolato la cubatura con riferimento all’intera costruzione, facente capo ad un unico proprietario, pur in presenza di due istanze di sanatoria presentate rispettivamente da E.S. e E.T. in relazione alle due unità immobiliari comprese nell’unico edificio. Va ricordato che la L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, contenente norme per la definizione agevolata delle violazioni edilizie, nel fissare il limite di mc. 750 per singola richiesta di concessione in sanatoria delle opere abusivamente costruite, fa espresso rinvio alle norme di cui al capo 4^ della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e, quindi, alle disposizioni dettate dalla citata Legge, art. 38 ai commi 2 e 5, i quali prevedono, rispettivamente che, qualora l’immobile appartenga a più proprietari, l’oblazione versata da uno di essi estingue il reato anche nei confronti degli altri comproprietari, e che i soggetti indicati alla citata Legge, art. 6, diversi dal proprietario, ovvero il titolare della concessione, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori, che intendano fruire dei benefici penali di cui sempre all’art. 38 ovvero di quelli di cui al successivo art. 39, devono presentare al comune autonoma domanda di oblazione con le modalità di cui all’art. 35.

Va quindi ribadito ed affermato che, ai sensi del suddetto art. 39, per ciascun edificio deve intendersi un complesso unitario che fa capo ad un unico soggetto legittimato, per cui le istanze di oblazione eventualmente presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio, devono riferirsi ad unica concessione in sanatoria, che riguarda quest’ultimo nella sua totalità. Tale assunto deriva dall’esigenza di non consentire – in violazione della ratio della citata norma – l’elusione del limite legale (mc. 750) stabilito per la concedibilità della sanatoria, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell’intero complesso (tra le altre, Sez. 3, n. 8584 del 26/04/1999, La Mantia, Rv. 214280;

Sez. 3, n. 20161 del 19/04/2005, Merra, Rv. 231643). Nella specie, contrassegnata dal fatto che entrambe le unità abitative fanno capo al medesimo proprietario E.T., il giudice, in puntuale applicazione dei principi appena richiamati, ha accertato, sulla base di comunicazione del responsabile del settore urbanistica, che la volumetria complessiva dell’immobile in riferimento alle due richieste di condono è pari a mc. 953,37, con conseguente superamento del limite massimo di legge.

3. Anche il secondo profilo di censura è palesemente non fondato. Si è ripetutamente affermato, da questa Corte, che compete al giudice penale, anche in ossequio alla previsione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, il potere di accertamento di tutti gli elementi della fattispecie di condono edilizio, fra i quali vi è l’osservanza del limite temporale e di quello volumetrico costituenti parametri stabiliti dal legislatore per la definizione dell’ambito di operatività del condono medesimo. Infatti il controllo sulla loro ricorrenza non costituisce esercizio di una potestà riservata alla P.A. (alla quale competono tutti gli accertamenti relativi alla sanatoria "amministrativa") spettando invece al giudice penale il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l’applicabilità della causa di estinzione del reato, sicchè, quando risulti che le opere edilizie abusive non siano state ultimate entro il termine stabilito ovvero che l’immobile superi la volumetria di settecentocinquanta metri cubi, l’imputato non può beneficiare del condono edilizio (tra le altre, Sez. 3, n, 5031 del 08/03/2000, Forliano, Rv. 216052).

L’accertamento dei presupposti di fatto per la concessione in sanatoria dell’opera abusivamente costruita ben può rientrare pertanto nella sfera della giurisdizione penale, sicchè va disattesa l’affermazione secondo cui una tale verifica, compiuta nell’ambito del processo penale, costituisca indebita surroga del giudice nei poteri dell’autorità amministrativa.

4. Il ricorso è pertanto inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2013

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