Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-01-2013) 11-03-2013, n. 11416

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

ritenuto che C.V. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa il 12 dicembre 2011 dal Gip del tribunale di Bari con la quale è stata dichiarata inammissibile per tardività l’opposizione proposta contro il decreto penale di condanna n. 2538/11 del medesimo Gip;

considerato che il ricorso è fondato perchè non risulta che all’attuale ricorrente sia stata inviata la raccomandata prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, donde l’irritualità della notifica del decreto penale di condanna e la conseguente non decorrenza dal 31.10.2011 del termine per proporre opposizione, la quale, proposta il 18.11.2011, si rivela tempestiva;
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al tribunale di Bari per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2013
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