T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, Sent., 19-01-2011, n. 114

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A) L’art. 143 comma 1 lett. a), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, recante " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici ", nella parte in cui individua nel Tribunale superiore delle acque pubbliche l’organo giurisdizionale al quale spetta la cognizione in materia di ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche, si applica anche alle situazioni in cui l’azione amministrativa, pur andando ad incidere su interessi più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardano comunque l’ambito materiale in questione, nel senso che l’attribuzione sussiste non solo quando si esplica un potere strettamente legato allo sfruttamento della risorsa idrica, ma anche quando si discute di opere destinate ad influire sull’utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche, con la conseguenza che devono intendersi devoluti alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche i provvedimenti caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano in concreto a disciplinare la gestione, l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio e alla realizzazione delle opere stesse o a stabilire o modificare la localizzazione di esse o ad influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3701).

B) Nella fattispecie in esame, con la deliberazione impugnata si dispone di acquisire al patrimonio indisponibile dell’E.S.A., ai sensi dell’art.43 del D.P.R. 327/2001, beni immobili di proprietà della ricorrente, per la " utilizzazione delle acque del serbatoio Santa Rosalia sul fiume Irminio (3° lotto) – Adduzione vasca e distribuzione 2° e 3° distretto irriguo ".

C) Di conseguenza l’esame della presente controversia sfugge necessariamente alla giurisdizione di questo Giudice amministrativo – come puntualmente eccepito dalla difesa Erariale – per rientrare in quella del Tribunale Superiore delle Acque, presso cui, peraltro, ha già fatto valere le proprie ragioni la ricorrente, nel lungo contenzioso instaurato per altri atti ablativi afferenti alla realizzazione della medesima opera idraulica pubblica.

Considerato, altresì, che, in applicazione dell’art. 11 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), alla declinatoria di giurisdizione da parte di questo Tribunale segue il rinvio della causa al giudice munito di giurisdizione, da riassumersi nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in questa sede.

Ritenuto, infine, che le spese del giudizio si possono compensare tra le parti a ciò ravvisandosi valide ragioni.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Nicolò Monteleone, Presidente

Cosimo Di Paola, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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