Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-07-2012, n. 13474

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Commissione tributarie provinciale di Roma accoglieva il ricorso della sig.ra M.M. che occupava un chiosco permanente per la vendita di fiori in un’aria antistante il cimitero (OMISSIS), annullando l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Roma, relativo alla Tosap, anno 1998, ritenendo mancare un’adeguata motivazione a sostegno dell’accertamento.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 187/12/07 depositata il 28.1.2008 accoglieva l’appello proposto dal Comune di Roma ritenendo il provvedimento sufficientemente motivato e rilevando l’assoggettabilità dell’area al tributo.

Proponeva ricorso per cassazione la contribuente deducendo i seguenti motivi:

a) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla inosservanza dell’obbligo di motivazione dell’atto di accertamento;

b) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per difetto di motivazione in ordine alle direttive date dal Sindaco e/o dall’Amministrazione centrale che, in caso positivo avrebbero comportato l’accertamento dell’erroneità dell’applicazione dell’art. 15, comma 2, del regolamento comunale n. 220 del 1994 e, dunque anche della tariffa applicata;

c) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per difetto di motivazione in ordine alla mancata riduzione del 30% del tributo o dell’estensione, in quanto la maggiore area era occupata anche da pensiline;

d) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., omesso esame di n. 3 censure dedotte in grado di appello con riferimento all’esclusione o riduzione, sotto diversi profili della Tosap. Il Comune di Roma non si è costituito.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 6 giugno 2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1) Il primo motivo di ricorso difetta di autosufficienza non essendo stata riprodotta la motivazione dell’avviso di accertamento, non esaminabile dal Collegio, al fine di consentire a questa Corte di valutare la congruità della motivazione.

La Commissione tributaria regionale, con motivazione non illogica, ha ritenuto, rifacendosi alle argomentazioni del Comune appellante, non specificamente contestate, soddisfatto l’obbligo della motivazione, essendo emersi elementi sufficienti a permettere al destinatario dell’atto di ricostruire l’iter logico-giuridico e i criteri che hanno determinato l’imposizione, formulando le opportune difese e la motivazione dei suddetti avvisi di accertamento si palesa, quindi, sufficiente in quanto idonea ad esprimere la volontà dell’Amministrazione.

In particolare risulta richiamato, in base a quanto emerso, nell’epigrafe dell’atto, il rapporto della polizia municipale in cui vengono segnalate, nella zona, l’esistenza del manufatto adibito a uso pubblico nonchè le dimensioni dell’occupazione abusiva.

2) Anche il secondo motivo difetta di autosufficienza, lamentando il ricorrente il difetto di motivazione in ordine alla mancata osservanza di una circolare del sindaco di Roma che avrebbe limitato l’applicazione dell’art. 15, comma 2, del Regolamento comunale n. 220 del 1994 alla occupazione senza titolo "non già conosciuta dal comune", senza tuttavia riprodurre o allegare il contenuto di tale circolare al fine di consentire a questa Corte di valutare l’eventuale conformità o contrarietà alla legge di tale atto e senza indicare in base a quali elementi il manufatto non dovesse considerarsi conosciuto dal Comune, avendo la CTR ritenuto di dover decidere la questione sulla base delle norme di legge e di regolamento, disattendendo il motivo di ricorso in forza di una pretesa non conformità alla legge della circolare de Sindaco; la censura è, quindi, anche inammissibile in quanto il vizio avrebbe dovuto essere inoltre denunciato quale violazione di legge e non quale difetto di motivazione.

3) Anche gli ultimi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione logica, vanno disattesi.

Il presupposto impositivo della Tosap va individuato, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39 nell’occupazione che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico.

Nel rapporto della Polizia municipale, che fa fede fino a querela di falso, non viene evidenziata la presenza di tettoie o tende e viene rilevata la superficie dell’occupazione di suolo pubblico delimitata da struttura definita a terra sui quattro lati.

Le non equivoca risultanze del citato rapporto della Polizia municipale e la mancanza, comunque, di prova della esistenza di pensiline, consente di ritenere assorbite le censure non esaminate dalla CTR che, peraltro, ha escluso che l’eventuale esistenza di tali pensiline, circostanza contestata dal Comune e di cui non vi è prova, ne escludesse la tassazione, non potendo essere ricomprese tra i manufatti (balconi verande e simili) che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38, comma 2, esclude dall’applicazione della Tosap, avendo anche legittimamente escluso l’applicazione alla fattispecie del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 45, comma 3, concernente le occupazioni temporanee, nonchè del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, comma 2, che prevede la riduzione del 30% per le occupazioni permanenti con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, circostanze escluse nella fattispecie.

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, in difetto di costituzione dell’intimato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012
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